difetti edilizi

Condominio

Responsabilità del condominio per i vizi strutturali del vespaio

Con l’ordinanza 21317/2025 la Cassazione ribadisce che il condominio, quale custode delle parti comuni (tra cui vespaio e sedime), risponde ex art. 2051 c.c. dei danni da cedimento. Il vizio costruttivo non può essere considerato caso fortuito e non esonera dall’obbligo di vigilanza e manutenzione.

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