formazione 4.0

Industria 5.0

Interconnessione tardiva e fruizione anticipata del credito d'imposta: il corretto modus operandi

Il credito spettante in misura “piena”, di cui al comma 1057 dell’articolo 1 legge 178/2020, sarà fruibile a decorrere dal 2023, anno di interconnessione, decurtandolo dell’importo fruito nel 2022 e suddividendolo in un nuovo triennio di fruizione (2023-2025).

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Industria 5.0

La formazione 4.0 in dichiarazione dei redditi

I soggetti che hanno sostenuto le spese di formazione 4.0 nell’anno 2021 sono tenuti ad indicare nel rigo da RU156 della dichiarazione dei Redditi SC2023 i dati riferiti all’anno 2021

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Industria 5.0

Credito formazione 4.0 2022: la data spartiacque ne influenza il calcolo

Il conteggio del credito formazione 4.0 maturato nel periodo d’imposta 2022 dovrebbe essere effettuato operando l’opportuno distinguo tra progetti formativi “avviati” entro il 17 maggio 2022, a cui si applicano le aliquote 2021, e “avviati” dal 18 maggio 2022, a cui si applicano le aliquote depotenziate

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