limite 750 mc

Abuso Edilizio

Condono edilizio oltre 750 mc: l’ordine di demolizione resta efficace

La Cassazione chiarisce che il condono edilizio non sospende automaticamente l’ordine di demolizione e il giudice dell’esecuzione può verificarne la legittimità anche dopo il rilascio. Nel caso esaminato, un fabbricato abusivo superiore a 750 metri cubi non rientrava nei limiti del secondo condono del 1994, perciò l’ordine di abbattimento resta efficace.

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Condoni e Sanatorie

Terzo condono: senza prova dell’ultimazione al rustico entro i termini non si revoca l’ordine di demolizione

La Cassazione chiarisce che le domande di condono riferite alle singole unità di un unico edificio abusivo devono essere valutate complessivamente: non è possibile aggirare il limite di 750 mc frazionando le istanze. Inoltre, in assenza della prova dell’ultimazione al rustico entro il 31 marzo 2003, resta efficace l’ordine di demolizione.

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Condoni e Sanatorie

Tre domande di condono edilizio e le esigenze abitative non bastano a fermare la demolizione

La Cassazione chiarisce che le domande di condono relative alle diverse parti di un unico edificio abusivo devono essere valutate complessivamente, senza aggirare il limite volumetrico di 750 mc. L’ordine di demolizione resta efficace anche in caso di sussistenza di ragioni abitative se queste risultano generiche (e non documentate) senza che possano giustificarne la revoca.

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Condoni e Sanatorie

Secondo condono: la sopraelevazione abusiva è un ampliamento e deve rispettare il limite del 30%

La Cassazione chiarisce che un abuso edilizio non può essere frazionato per ottenere il condono: la sopraelevazione va valutata come ampliamento unitario e deve rispettare i limiti dell’art. 39 della legge 724/1994.

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Condoni e Sanatorie

Secondo condono: tutto sul limite dei 750 mc e unicità dell’edificio abusivo

La Cassazione dichiarando inammissibile un ricorso avverso un ordine di demolizione, ribadisce il principio secondo cui, ai fini del secondo condono edilizio (L. 724/1994), un edificio abusivo va considerato come un’unica costruzione e non può essere frazionato in più domande per aggirare il limite volumetrico di 750 mc.

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Condoni e Sanatorie

Secondo condono edilizio: il limite di 750 mc si riferisce all'edificio nel suo complesso

La verifica della volumetria massima condonabile va condotta con criterio ad un tempo oggettivo, incentrato sull'immobile complessivamente realizzato, a prescindere dalle singole unità abitative di cui esso si compone e dalle domande di condono presentate per ciascuna di esse.

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Condoni e Sanatorie

Condono edilizio: quando il frazionamento delle istanze è considerato artificioso

Con la sentenza n. 15725/2026 la Corte di Cassazione conferma l’orientamento secondo cui è illegittimo il frazionamento artificioso di un abuso edilizio in più istanze per eludere il limite di 750 mc, imponendo la valutazione unitaria dell’intero immobile ai fini del secondo condono.

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