Direttore dei lavori: tenuto al risarcimento fino al 50% dei danni per calcestruzzo difettoso e opere abusive
La responsabilità del direttore dei lavori è cruciale nella prevenzione di vizi costruttivi e delle difformità esecutive. In casi di gravi difformità, vizi del calcestruzzo o opere abusive, il direttore dei lavori può essere ritenuto corresponsabile, con obbligo di risarcire fino al 50% dei costi per eliminare i danni. La responsabilità è solidale con l’appaltatore secondo l’art. 1292 c.c., mentre l’art. 2236 c.c. dispone soltanto una tutela per i problemi tecnici di speciale difficoltà.