retroattività

Condoni e Sanatorie

Condono edilizio, Salva Casa e silenzio-assenso: il difficile equilibrio

La sentenza del TAR dell'Emilia Romagna n.17/2026 conferma che mutamenti di destinazione d’uso non conformi a convenzioni urbanistiche e a Piani Particolareggiati non possono essere sanati, così come viene confermato che le regole introdotte dal Decreto “Salva Casa” non possono operare retroattivamente.

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Salva Casa

Decreto Salva Casa e tetto rialzato: confermati i limiti di retroattività

Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 628/2025, ha stabilito che il decreto Salva Casa (DL 69/2024) non può essere applicato retroattivamente. La decisione chiarisce che le nuove norme in materia di sanatoria edilizia e tolleranze costruttive valgono solo per i procedimenti avviati dopo la loro entrata in vigore. Il caso, riguardante l’innalzamento di un tetto senza permesso, evidenzia come ogni provvedimento amministrativo debba essere valutato secondo la legge vigente al momento della sua adozione.

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Abuso Edilizio

Il permesso di costruire in sanatoria parziale non annulla l’ordine di demolizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12521/2025, chiarisce che il rilascio di un permesso in sanatoria per il recupero abitativo del sottotetto non basta a revocare un ordine di demolizione già definitivo. La decisione ribadisce i principi di immanenza dell’abusività e unitarietà dell’opera, evidenziando che la sanatoria parziale non possa sanare retroattivamente altre parti abusive di un immobile e che opere autorizzate non sono realmente legittime se realizzate su un edificio viziato di abuso edilizio.

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Salva Casa

Salva Casa: regolarizzazione degli abusi edilizi ma senza retroattività!

Il decreto “Salva Casa” (Legge 105/2024) semplifica la regolarizzazione degli abusi edilizi e introduce nuove regole per lo stato legittimo degli immobili, i mutamenti di destinazione d’uso e la regolarizzazione delle difformità. Tuttavia, la sua applicazione ai procedimenti edilizi già avviati resta limitata, come chiarito dalla sentenza del TAR del Lazio n. 12426/2025.

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