tolleranze di cantiere

Abuso Edilizio

Abusi edilizi e tolleranze costruttive: il rialzo della copertura non è una difformità di cantiere

Il Testo Unico Edilizia non consente di qualificare come tolleranza costruttiva qualsiasi difformità di modesta entità apparente, ma esclude la violazione edilizia solo quando il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o altri parametri resti entro la soglia prevista rispetto alle misure indicate nel titolo abilitativo.

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Abuso Edilizio

Tolleranze di cantiere: si possono applicare con difformità sostanziale dal titolo edilizio?

La tolleranza di cantiere copre modeste deviazioni esecutive, non ambienti autonomi non previsti nel progetto. Pertanto, il bagno parte di una trasformazione complessiva - diversa distribuzione interna, modifica dei prospetti, incremento volumetrico - è incompatibile con il titolo originario e non può essere sanato.

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Condoni e Sanatorie

Tolleranze costruttive: il piccolo bagno in parziale difformità ci rientra?

La modifica della copertura di un piccolo bagno esterno all'appartamento, realizzata in parziale difformità rispetto al permesso di costruire, è un semplice adeguamento tecnico e rientra tra le tolleranze di cantiere in quanto non è necessario che lo scostamento minimale si sia realizzato in occasione della esecuzione degli interventi assentiti (requisito della contestualità).

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Salva Casa

Tolleranze costruttive post Salva Casa: ammesse solo per scostamenti dal progetto originario

Le c.d. tolleranze di cantiere di cui all'art. 34-bis del Testo Unico Edilizia riguardano l'ipotesi di scostamenti dalle misure indicate nel progetto in sede di esecuzione di un intervento e non opere nuove ed ulteriori, completamente diverse rispetto al progetto originario e in esso non previste, con modifica della sagoma dell'edificio, effettuate in assenza di titolo legittimante.

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