Vizi dell’opera e infiltrazioni: quando risponde l’appaltatore e non il direttore dei lavori
La responsabilità del Direttore dei Lavori in caso di vizi e difetti dell’opera non è automatica. La normativa chiarisce i ruoli di appaltatore, costruttore e direttore dei lavori, evidenziando che quest’ultimo risponde solo in presenza di errori professionali o omissioni gravi. La Cassazione, con l’ordinanza n. 19502/2025, ha ribadito che il Direttore dei Lavori non è automaticamente responsabile per infiltrazioni o difformità, salvo prova concreta di negligenza.