vizi occulti in edilizia

Professione

Vizi dell’opera e infiltrazioni: quando risponde l’appaltatore e non il direttore dei lavori

La responsabilità del Direttore dei Lavori in caso di vizi e difetti dell’opera non è automatica. La normativa chiarisce i ruoli di appaltatore, costruttore e direttore dei lavori, evidenziando che quest’ultimo risponde solo in presenza di errori professionali o omissioni gravi. La Cassazione, con l’ordinanza n. 19502/2025, ha ribadito che il Direttore dei Lavori non è automaticamente responsabile per infiltrazioni o difformità, salvo prova concreta di negligenza.

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Edilizia

Vizi dell’opera: cosa succede se non si denuncia entro 60 giorni?

L’articolo analizza la responsabilità dell’appaltatore e i rimedi del committente ex artt. 1667 e 1668 del codice civile, evidenziando l’obbligo di denuncia dei vizi entro sessanta giorni e la prescrizione biennale per l’azione legale. La sentenza del Tribunale di Crotone conferma che vizi palesi, non denunciati tempestivamente, non consentono riduzioni di prezzo né l'annullamento del pagamento. La decisione ribadisce l’importanza della tempestività nella tutela dei diritti del committente e dell’appaltatore.

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Immobiliare

Immobile venduto con problemi di progettazione: la garanzia estesa al difetto di costruzione

La garanzia per i vizi dell’opera rappresenta un principio etico e giuridico fondamentale che tutela l’acquirente da difetti progettuali e costruttivi compromettenti la funzionalità e la sicurezza dell’immobile. Il Codice Civile italiano, tramite gli artt. 1490, 1667 e 1669, estende la responsabilità anche ai vizi derivanti da errori progettuali. La sentenza Cassazione n. 17028/2025 chiarisce che l’accettazione del progetto non equivale all'accettazione dei vizi, riconoscendo un’ampia tutela per l’acquirente anche dopo la consegna dell’opera.

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Urbanistica

Vizi occulti nelle opere di lottizzazione edilizia: il costruttore resta responsabile anche dopo il collaudo

La lottizzazione edilizia comporta specifici obblighi per il privato lottizzante, soprattutto quando vengono realizzate opere di urbanizzazione primaria da cedere successivamente al Comune. La sentenza n. 143/2025 del TAR Marche chiarisce che il collaudo delle opere non solleva automaticamente il costruttore dalla responsabilità per eventuali vizi occulti, ossia difetti non rilevabili al momento della verifica tecnica. La responsabilità permane anche dopo l’approvazione del collaudo e la cessione delle aree, a garanzia dell’interesse pubblico e della durabilità delle infrastrutture.

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