Terrazzo in plexiglass: niente permesso di costruire, è attività edilizia libera
Tar Piemonte: la chiusura di un terrazzo con dei pannelli trasparenti frangivento scorrevoli senza telai e montanti non richiede alcuna licenza edilizia
L’ordinanza di demolizione per un opera edilizia consistente nella “chiusura di due balconi di mt. 7.00 x 1.00 e 5.00 x 1.00 mediante posa di pannelli in plexiglass scorrevoli su guide” è illegittima in quanto questo tipo di attività edilizia è libera e non necessita di alcuna licenza.
Lo ha affermato il Tar Piemonte con la sentenza 18/2020 dello scorso 7 gennaio, trovatosi, nello specifico, di fronte al caso di una struttura in pannelli in vetro frangivento a totale scomparsa, priva di montanti.
I giudici amministrativi hanno quindi dato ragione ai ricorrenti, partendo dal presupposto che - negli atti - non vi è alcuna ulteriore precisazione circa le caratteristiche effettivamente rilevanti per ascrivere il manufatto piuttosto ad una veranda (disciplinata dal regolamento edilizio e necessitante di titolo edilizio), ovvero a semplici tende; non si comprende infatti, dagli atti del procedimento, se la struttura contestata sia movibile o meno e tanto meno si comprende se essa implichi la presenza di elementi fissi oppure no.
Veranda o tenda? Nel primo caso serve il permesso, nel secondo no
Nel contraddittorio procedimentale l’amministrazione ha apoditticamente sostenuto che per le “consuetudini applicative” del Comune i manufatti sarebbero inquadrabili nelle verande che l’art. 122.2 del regolamento edilizio comunale definisce “costruzioni accessorie alle abitazioni costituite da pareti e copertura vetrate e da struttura in legno o metallo strettamente limitata alla funzione portante…”.
Confrontando la definizione del regolamento edilizio con la scarna descrizione riportata nel verbale di sopralluogo non si comprende dove l’amministrazione abbia individuato una struttura portante in legno o metallo e con quali caratteristiche tali da giustificare l’assimilazione ad una veranda piuttosto che ad una semplice tenda, che pure necessita quantomeno di una guida per l’installazione, e che la stessa amministrazione colloca in regime di edilizia libera.
Ma qui i pannelli in plexiglass non sono tra loro “accostati” e lasciano passare l’aria, limitandosi, appunto, a scorrere su guide e potendosi interamente ripiegare, sicchè in pratica:
- nessuna struttura o elemento rimane visibile sul balcone;
- non è presente alcun montante laterale e il manufatto è interamente trasparente;
- non si realizza una chiusura tale da rendere il balcone potenzialmente idoneo ad essere utilizzato come locale abusivo.
Manufatto con caratteristiche non standard: serve accurata descrizione
In definiva, a fronte di un manufatto nuovo che non presenta le caratteristiche standard né della veranda né della semplice tenda, è evidente che la contestazione avrebbe richiesto a supporto la puntuale analisi degli elementi discriminanti (quali ad esempio la presenza di strutture portanti verticali, ancorchè leggere, inamovibili) che possano giustificare l’addebito.
Ma mentre la parte ricorrente ha ampiamente prodotto documentazione e descritto il manufatto, l’amministrazione si è limitata all’apodittica affermazione che una non meglio chiarita “consuetudine applicativa” porterebbe ad assimilare la struttura ad una veranda senza neppure farsi carico, visto che la descrizione che ne offre lo stesso verbale di sopralluogo non collima esattamente con quella prevista per le verande dal regolamento comunale, di giustificare in concreto il proprio assunto.
L'ordine di demolizione, quindi, va annullato in quanto illegittimo.
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF
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