Terre e rocce da scavo: il decreto approvato verso la Gazzetta Ufficiale
Terre e rocce da scavo: il presidente della Repubblica ha firmato il nuovo regolamento che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 133/2014, convertito, con modifiche, dalla legge 164/2014
Il nuovo regolamento sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale e assorbe, in un testo unico, le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo. Si tratta di:
- gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;
- disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
- utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
Tra le principali peculiarità del regolamento, integrato peraltro dopo una consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholder di settore, si annoverano:
- la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
- procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
- una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;
- il rafforzamento del sistema dei controlli;
- la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 o del d.m. n. 161 del 2012.