Terzo condono edilizio in zona vincolata: le regole per sanare il magazzino abusivo
Le regole del terzo condono edilizio in zona vincolata prevedono che si possano sanare solamente le opere di minore rilevanza, coiè restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, con preclusione totale per gli abusi maggiori come nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie.
E' possibile ottenere il terzo condono edilizio, in zona vincolata, per la “realizzazione di un servizio igienico esterno all’appartamento e di un magazzino di pertinenza”? Come funziona la sanatoria straordinaria ex art.32 del DL 269/2003?
Ancora una volta ci imbattiamo in un caso 'spinoso', figlio del ricorso contro il respingimento dell'istanza di sanatoria per delle opere abusive realizzate su un appartamento.
Terzo condono e limiti più stringenti
Il Tar Lazio, nella sentenza 20265/2024 del 14 novembre, ricorda che il c.d. terzo condono previsto dall’art. 32 del DL 269/2003, il quale ha fissato limiti più stringenti rispetto ai precedenti primo e secondo condono, di cui alle leggi 47/1985 e 724/1994.
In particolare, alla luce delle coordinate applicative del c.d. terzo condono, attuato, in sede regionale, con la legge della Regione Lazio n. 12 del 2004, solo determinate tipologie di interventi – c.d. abusi minori – risultano condonabili se realizzati in aree sottoposte a vincolo.
Opere di minore rilevanza: cosa rientra nel perimetro del terzo condono
Stando alle regole del DL 269/2003, che guida l'istanza oggetto del presente ricorso, la realizzazione di nuovi volumi e superfici in aree vincolate, indipendentemente dalla data di imposizione del vincolo e dalla natura di vincolo assoluto o relativo alla edificabilità, è estranea all’ambito di applicazione della disciplina dettata sul terzo condono, come recata, congiuntamente, dalla legge 326/2003 e dalla legge Regione Lazio 12/2004 e come costantemente applicata dalla giurisprudenza amministrativa, nonché secondo le coordinate interpretative individuate dalla Corte Costituzionale, investita della verifica di tenuta costituzionale delle relative disposizioni.
Tradotto: possono essere suscettibili della sanatoria del terzo condono edilizio, in area vincolata, solo le opere di minore rilevanza, cioè quelle corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003:
- restauro;
- risanamento conservativo;
- manutenzione straordinaria.
mentre per le altre tipologie di abusi (nuove costruzioni, ristrutturazioni, aumenti volumetici) interviene una preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive.
Terzo condono edilizio in zona vincolata: niente da fare per ampliamento con cucina e terrazzo
In virtù delle regole del terzo condono edilizio, anche nelle aree sottoposte a vincolo relativo sono sanabili i soli interventi edilizi di minore importanza, cioè restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, e opere che non comportino nuovi volumi o superfici.
Scopri tutto su Ingenio!
Magazzino e servizi igienici sono off limits: ecco perchè
In definitiva, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello idrogeologico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo;
- b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, le opere siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
- c) si tratti di opere minori senza aumento di volume o superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria);
- d) vi sia il previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Anche ammettendo, come sostengono i ricorrenti, senza però che ci siano prove concrete a sostegno, che i due manufatti abusivi (servizi igienici e magazzino) siano stati realizzati prima dell'apposizione dei 2 vincoli a cui è stata sottoposta l'area in questione, i due abusi hanno comunque comportato un aumento volumetrico che è di per sé ostativo al rilascio della sanatoria.
Si tratta, cioè, di abusi maggiori, che sono fuori dal perimetro - ristretto, come abbiamo visto - del terzo condono edilizio.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO DOPO AVER EFFETTUATO L'ACCESSO AL PORTALE
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Edilizia
Esplora il mondo dell'edilizia, il settore dedicato alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture. Scopri come la normativa italiana, come il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC), regolano le pratiche edilizie per garantire sicurezza e qualità. Approfondisci il significato etimologico del termine "edilizia" e come le leggi locali e regionali influenzano la costruzione e gestione degli immobili.
Terzo Condono Edilizio
Il Terzo Condono Edilizio disciplina la sanatoria straordinaria di opere abusive realizzate entro il 31 marzo 2003. In questa sezione INGENIO raccoglie articoli su norme, vincoli, abusi condonabili, procedure comunali, giurisprudenza e casi pratici utili a progettisti, imprese, tecnici e pubbliche amministrazioni.
Titoli Abilitativi
Permesso di costruire, SCIA, CILA, edilizia libera: cosa sono, quando servono e cosa comportano. INGENIO ti guida nella scelta del corretto titolo edilizio, con articoli tecnici, esempi e normativa aggiornata.
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp
