Tettoia con permesso di costruire o pergolato libero? Le differenze
Solo quando il pergolato è coperto, nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, esso risulta assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie, mentre in caso contrario è assentibile in edilizia libera.
La sentenza CGARS n. 408/2026 distingue pergolato e tettoia sulla base delle caratteristiche concrete dell’opera: il pergolato, aperto e privo di copertura stabile, può rientrare nell’edilizia libera, mentre una copertura non facilmente amovibile lo avvicina alla tettoia, soggetta a titolo edilizio secondo il caso concreto. Anche in area costiera vincolata, le opere devono essere valutate singolarmente. Il Comune deve inoltre motivare puntualmente perché una struttura superi i limiti dell’edilizia libera.
Tettoie e pergolati: altro capitolo della 'saga'
Che differenza c'è tra tettoie e pergolati? Quando la linea di demarcazione è così sottile, chi sbroglia la matassa considerando che per le prime serve il permesso di costruire, mentre i secondi possono rientrare nelle opere assentibili in edilizia libera? Il comune deve comunque esprimersi in modo esaustivo sulle caratteristiche della presunta opera abusiva, spiegando le ragioni per cui una tettoia superi i limiti entro i quali può essere realizzata in regime di edilizia libera e necessiti, quindi, del previo rilascio del titolo abilitativo?
I pergolati del contendere
Le tettoie sono sempre al centro dei 'nostri pensieri' e anche di quelli della giustizia amministrativa, che si arrichisce di una nuova pronuncia, la n.408/2026 del CGARS (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana), con la quale è stata annullata una sentenza del Tar Catania che aveva confermato il diniego comunale dell'autorizzazione edilizia in sanatoria in ragione del vincolo di inedificabilità assoluta sulla fascia costiera previsto dall’articolo 15, lettera a) della legge della Regione Siciliana 12 giugno 1978, n. 76.
Il tutto si riferisce a quattro pergolati, dei quali tre con struttura lignea e uno con struttura metallica, finalizzati, alcuni a creare zone d’ombra, altri a sostenere piante rampicanti.
La sentenza appellata non ha accolto nessuno dei ricorsi proposti ritenendo legittimo l’operato del Comune, atteso che il ricorrente non si è limitato alla realizzazione di un unico pergolato ma ne ha realizzati ben quattro, per un ingombro totale pari a 120 mq, e oltretutto in una zona particolarmente “sensibile”, perché ricompresa entro la fascia dei 150 m. dal bagnasciuga, ove ogni intervento edilizio è precluso dalla lettera a) dell’art. 15 della L.R. n. 78/1976, a eccezione delle opere funzionali alla diretta fruizione del mare, che all’evidenza non sussistono nel caso di specie.
Secondo il CGARS, «ai fini di una corretta valutazione delle opere per cui è causa è necessario acquisire, a cura della parte più diligente, adeguata documentazione fotografica dei suddetti quattro pergolati, che consenta una visuale più ampia e utile per vedere l’ubicazione dei suddetti rispetto ad altri immobili già esistenti sul medesimo terreno e alla distanza dalla battigia» ha ordinato alla parte più diligente di depositare opportune fotografie delle opere.
L'oggetto del contendere: si possono realizzare dei pergolati in zona vincolata?
La problematica è incentrata sulla realizzabilità di strutture del tipo pergolati in zona di inedificabilità assoluta perché ricompresa entro la fascia dei 150 m. dalla battigia, dove ogni intervento edilizio è precluso ai sensi dell’art. 15 lett. a) della L.R. n. 78/1976.
Pergolato o tettoia? Come si riconosce l'opera giusta
Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 306/2017), «il "pergolato” è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consiste in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore. Solo quando il pergolato è coperto, nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, risulta, invece, assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle “tettoie”».
Pertanto, il pergolato è un manufatto caratterizzato dal regime di c.d. edilizia libera e non dovrebbe essere considerato un'opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo atteso che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del D.P.R. n. 380 del 2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli "interventi di nuova costruzione", che determinano una "trasformazione edilizia e urbanistica del territorio".
In questo caso l’appellante, come si evince chiaramente anche dalla documentazione fotografica depositata, ha realizzato tre tettoie con struttura in legno ricoperte con cannicci, appoggiate alla parete perimetrale della costruzione preesistente e un pergolato con struttura in ferro che sostiene alcune piante rampicanti finalizzata a realizzare una zona d’ombra ricoperta (in attesa della crescita dei rampicanti) da foglie di palma appassite con funzione frangisole, per un ingombro totale pari a 120 mq. in una zona particolarmente “sensibile” ricompresa entro la fascia dei 150 m. dalla battigia (25 metri).
Dette opere a giudizio del Collegio, per come appaiono raffigurate nelle foto prodotte dall’appellante, sono semplici pergolati, non comportanti aumento di volumetria o superficie utile, realizzati tre con struttura in legno e una in ferro senza fondamenta al fine di creare una ombreggiatura mediante strutture precarie (cannicci e foglie di palme appassite) facilmente rimovibili per cui possono qualificarsi come mero arredo di uno spazio esterno e non come tettoie e, conseguentemente, non richiedono alcun titolo edilizio.
Ma la tettoia richiede sempre il permesso? La PA deve motivare l'esclusione dall'edilizia libera!
Tra l'altro, il Collegio rileva che la disciplina da applicare alle tettoie non appare regolamentata in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza per cui non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richieda, o non richieda, il titolo edilizio e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata.
In proposito, quindi, la PA ha l'onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera (Cons. Stato, sez. II, 31 marzo 2020, n. 2179; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 5 giugno 2019, n. 546).
Pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare in modo puntuale le ragioni per le quali ha ritenuto che le dette tettoie non possano essere considerate opere di edilizia libera.
Questi sono pergolati liberi e vanno considerati singolarmente! La decisione finale
Il Collegio qualifica piuttosto i manufatti in oggetto come pergolati di mero arredo dell’area, non rilevanti ai fini edilizi.
Tale qualificazione non muta per il semplice fatto che nella stessa area sono stati realizzati quattro pergolati, atteso che ciascun manufatto mantiene autonoma funzione e carattere di precarietà.
Ne consegue che la loro valutazione non debba essere condotta in termini complessivi o sistemici, ma debba avvenire con riferimento a ciascuna opera singolarmente considerata.
Pertanto, non è condivisibile la decisione del TAR che ha ritenuto che le tettoie realizzate dall’appellante costituiscano una nuova opera, modificativa della sagoma e del prospetto del fabbricato e che il giudizio sulla legittimità degli stessi non possa fondarsi su una visione parcellizzata e atomistica, ma debba avere carattere unitario e sistemico.
L'appello è accolto, i pergolati sono 'legittimi'.
FAQ TECNICHE: Tettoia con permesso o pergolato libero? | Ingenio
Quando un pergolato può essere realizzato in edilizia libera?
Il pergolato può rientrare nell’edilizia libera quando è una struttura leggera e aperta, destinata a ombreggiare o sostenere piante rampicanti. La copertura deve essere costituita da elementi facilmente rimovibili e non deve creare un volume o una superficie utile aggiuntiva.
Quando un pergolato viene considerato una tettoia?
La trasformazione si verifica quando la parte superiore viene coperta, anche solo in parte, con una struttura non facilmente amovibile. In questo caso l’opera deve essere valutata secondo la disciplina prevista per le tettoie e può richiedere un titolo edilizio in relazione alle sue caratteristiche.
La presenza di più pergolati nella stessa area comporta una valutazione complessiva?
Non necessariamente. Secondo il CGARS, se ogni manufatto mantiene una propria funzione e caratteristiche autonome di precarietà, le opere devono essere esaminate singolarmente. Il semplice numero dei pergolati non li trasforma automaticamente in un unico intervento edilizio.
I pergolati possono essere realizzati anche in una zona costiera sottoposta a inedificabilità?
La questione va verificata considerando la disciplina vincolistica e le caratteristiche effettive dell’opera. Nel caso esaminato, i manufatti erano privi di fondazioni, non producevano volumetria o superficie utile e utilizzavano coperture facilmente rimovibili, risultando quindi assimilabili ad arredi esterni.
Il Comune deve motivare perché una tettoia non rientra nell’edilizia libera?
Sì. L’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria concreta e descrivere con precisione le caratteristiche dell’opera, spiegando perché essa supera i limiti dell’edilizia libera. Non è sufficiente qualificare genericamente il manufatto come tettoia per imporre un titolo edilizio o una sanzione.
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