Tettoie, pergotende e pergolati | Edilizia | T.U. Edilizia | Titoli Abilitativi | Abuso Edilizio
Data Pubblicazione:

Tettoia in legno per ricovero attrezzi da giardino: edilizia libera o permesso di costruire?

Non possono essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e quindi assentibili in edilizia libera, quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo: anche una tettoia di 11 mq utilizzata per ricovero attrezzi, quindi, necessita del permesso di costruire per essere assentita.

L’articolo chiarisce quando una tettoia in legno per il ricovero di attrezzi da giardino rientra nell’edilizia libera e quando, invece, richiede il permesso di costruire. Analizzando una recente sentenza del TAR Lazio, viene spiegato che il criterio decisivo non è la dimensione o l’amovibilità del manufatto, ma la destinazione d’uso e la sua durata nel tempo. Una tettoia stabile, anche se di soli 11 mq, integra una trasformazione permanente del territorio e non può essere qualificata come opera temporanea o semplice pertinenza.


La tettoia del contendere

Non tutte le tettoie sono uguali, e le dimensioni non sono l'unico parametro per valutarne l'impatto sul territorio e la conseguente necessità di richiedere un permesso di costruire per realizzare l'opera. Della diatriba tra titolo abilitativo e edilizia libera per quanto riguarda le tettoie è piena la giustizia amministrativa, che propone un'altra interessante sentenza, la n.10196/2026 del Tar Lazio, utile per evitare di incappare in spiacevoli abusi edilizi.

Può capitare, infatti, che una tettoia di 30 mq sia assentibile in edilizia libera e una di 11, invece, richieda la licenza edilizia.

Nel nostro caso, si dibatte sulla demolizione - impartita dal comune - per una struttura interamente in legno, delle dimensioni di lunghezza 3,18 metri circa x larghezza 3,52 metri circa (superficie di circa 11 mq), con altezza del colmo a mt. 2,60 e pareti laterali di 2,35 metri circa, con copertura a falda asimmetrica rivestita da tegole bituminose "canadesi", utilizzata per ricovero di attrezzi da giardino.

Il ricorso: rispostiglio per attrezzi in edilizia libera?

Secondo i ricorrenti, il manufatto sarebbe riconducibile all’attività edilizia libera come desumibile dall’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), D.P.R. 380/2001 (il quale prevede che "le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici" siano realizzabili senza alcun titolo abilitativo) e dal glossario dell’edilizia libera (D.M. 2.3.2018, punto 48), all. 6, approvato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 222/2016 il quale include espressamente tra tali elementi il "Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo".

Opere precarie e temporanee: i requisiti per l'edilizia libera

Il TAR, per arrivare alla sua decisione, inizia ricordando che per quanto concerne la valutazione circa la rilevanza edilizia del manufatto, ciò che, a tal fine, assume valenza dirimente non è l’amovibilità o meno dello stesso ma la temporaneità o meno della sua destinazione, dovendosi ritenere necessariamente assentibile con titolo edilizio quello che comporta una trasformazione permanente del territorio.

In questo senso “la natura precaria di un manufatto deve ricavarsi dalla concreta destinazione impressa allo stesso e dall'uso cui viene effettivamente destinato non rilevando la circostanza che per caratteristiche costruttive sia smontabile e/o non permanentemente infisso al suolo”.

La giurisprudenza ha, infatti, precisato, che "la precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante".

Edilizia libera 2026: la guida operativa per i professionisti tecnici

L’edilizia libera non è una zona franca dalla normativa. Il professionista tecnico che assevera - anche implicitamente - la legittimità di un intervento “senza titolo” si assume responsabilità precise su cinque livelli di verifica paralleli. Questa guida operativa, aggiornata al 2026, ricostruisce l’intero quadro normativo post Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, conv. L. 105/2024), con flowchart decisionali, confronti tra strutture esterne, tolleranze costruttive a scalare e la scala sanzionatoria completa. Un vademecum pensato per chi opera ogni giorno sul campo.


Scopri tutto su Ingenio!

Pertinenza? Facciamo chiarezza

Per quel che riguarda la presunta pertinenzialità dell'opera, si evidenzia che "la nozione di pertinenza, sul piano urbanistico-edilizio, è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonoma funzionale, mentre è inconferente l'art. 3, comma 1, lett. e. 6), d.P.R. n. 380/2001 (secondo cui rientrano tra gli interventi di nuova costruzione anche "gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale"), in quanto tale previsione non pone, essa stessa, la definizione di pertinenza, bensì la presuppone, ragione per cui la nozione di pertinenza, ai fini urbanistici, deve essere tratta aliunde , e deve rispettare le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza".

Questa tettoia non è temporanea!

In definitiva, non assume significativa rilevanza né la dedotta amovibilità del manufatto, tenuto conto del fatto che la non temporaneità dello stesso è confermata proprio dall’epoca di realizzazione prospettata dalla parte ricorrente (anno 2007), né la dedotta natura pertinenziale dello stesso, da escludersi, alla luce della giurisprudenza citata, in ragione della sua incontestabile autonomia funzionale e della sua non modesta entità.

Le dimensioni contano

In ultimo, c'è da considerare anche la 'grandezza' dell'opera in questione.

Per il TAR,  è anche da escludersi la riconducibilità del manufatto all’ambito dell’attività edilizia libera dal momento che il Glossario Unico parla di manufatto “di limitate dimensioni” e tale non può essere sicuramente intesa una struttura di oltre 11 mq. per il significativo impatto sul territorio che un manufatto di tali dimensioni comporta.


FAQ TECNICHE - Tettoia a uso rispostiglio: edilizia libera o permesso? | Ingenio

Una tettoia in legno di piccole dimensioni è sempre edilizia libera?
No. Le dimensioni ridotte non bastano. Occorre valutare la funzione e la durata dell’utilizzo: se la tettoia è destinata a soddisfare esigenze stabili e continuative, non rientra nell’edilizia libera.

Conta il fatto che la tettoia sia smontabile o non fissata al suolo?
No. La giurisprudenza chiarisce che l’amovibilità non è decisiva. Ciò che rileva è la destinazione concreta dell’opera e se l’alterazione del territorio sia temporanea o permanente.

Il ricovero attrezzi può essere considerato opera temporanea?
Solo se risponde a esigenze eccezionali e limitate nel tempo. Un utilizzo stabile e protratto, come nel caso esaminato, esclude la natura temporanea e richiede un titolo edilizio.

La tettoia può essere qualificata come pertinenza edilizia?
Non automaticamente. In ambito urbanistico la pertinenza deve essere di modesta entità e priva di autonomia funzionale. Una struttura autonoma e stabile non soddisfa tali requisiti.

Il glossario dell’edilizia libera tutela sempre i ripostigli per attrezzi?
No. Il glossario fa riferimento a manufatti di “limitate dimensioni”. Una tettoia di oltre 11 mq, per impatto e stabilità, supera questa soglia e non può essere considerata edilizia libera.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

Scopri di più

Edilizia

Esplora il mondo dell'edilizia, il settore dedicato alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture. Scopri come la normativa italiana, come il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC), regolano le pratiche edilizie per garantire sicurezza e qualità. Approfondisci il significato etimologico del termine "edilizia" e come le leggi locali e regionali influenzano la costruzione e gestione degli immobili.

Scopri di più

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.

Scopri di più

Tettoie, pergotende e pergolati

Tettoie, pergotende e pergolati sono opere esterne con funzioni e regimi edilizi differenti. In questa sezione INGENIO raccoglie articoli su normativa, permessi, edilizia libera, vincoli, materiali, progettazione, sicurezza strutturale e giurisprudenza, offrendo un riferimento tecnico aggiornato per professionisti, imprese e tecnici della PA.

Scopri di più

Titoli Abilitativi

Permesso di costruire, SCIA, CILA, edilizia libera: cosa sono, quando servono e cosa comportano. INGENIO ti guida nella scelta del corretto titolo edilizio, con articoli tecnici, esempi e normativa aggiornata.

Scopri di più

Leggi anche