Tettoie in vetro o pergole? Quando serve il permesso di costruire
La natura e la consistenza del materiale utilizzato (il vetro) fa sì che la tettoia si configura non più come mero elemento di supporto di una tenda, ma piuttosto costituisce la componente portante di un vero e proprio manufatto, che assume la consistenza di una vera e propria opera edilizia, necessitante di permesso di costruire per essere assenttia
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Ci sono tettoie e tettoie: quando non sviluppano molto volume e sono pertinenziali, si può procedere in edilizia libera o al massimo con SCIA ma quando realizzano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, non si scappa dal permesso di costruire in assenza del quale scatta l'abuso edilizio e la conseguente ordinanza di demolizione.
Ecco perché la sentenza 15004/2025 del 29 luglio del Tar Lazio è interessante: ci aiuta a far chiarezza tra un tipo di tettoia e un altro, e soprattutto ad evitare di incappare in errori e mancanze che potrebbero costare caro.
Le tettoie del contendere
I ricorrenti impugnano la determinazione dirigenziale di Roma Capitale, che ha ingiunto la demolizione o rimozione di opere abusivamente realizzate.
In particolare, in sintesi, i ricorrenti espongono tra l'altro:
- a) di aver realizzato due piccole tettoie, rectius pergole, che sarebbero in procinto di essere rimosse, e due modesti vani tecnici;
- b) che tali opere sarebbero inidonee a determinare una compromissione dell’assetto edilizio circostante e, pertanto, non necessiterebbero del preventivo rilascio di un titolo edilizio (cfr. Consiglio di Stato, VI, 27 aprile 2016 n. 1619 e 25 gennaio 2017 n. 306; TAR Campania Salerno, II, 29 marzo 2021 n.797);
- c) che le “tende, pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo” rientrerebbero nell’ambito dell’attività edilizia libera, alla voce “Aree ludiche e elementi di arredo delle aree di pertinenza” del glossario della Tabella A di cui all’art. 2 del D. Lgs. 222/2016.
Sospensione dei lavori: il ricorso si può presentare entro 45 giorni dalla comunicazione
Come correttamente evidenziato dall’Amministrazione, la Determinazione Dirigenziale del 29 novembre 2021, contenente l’ordine di sospensione dei lavori, è stata impugnata con ricorso notificato in data 15 marzo 2022, ben oltre il termine di efficacia del provvedimento impugnato che è venuta meno decorsi 45 giorni dalla sua comunicazione ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, che prevede che “qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori”.
E' quindi inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza di sospensione dei lavori, qualora, a seguito del decorso dei 45 giorni successivi ai sensi dell'art. 27, comma 3, del T.U. n. 380/2001, l'efficacia della stessa sia già cessata, non sussistendo in tal caso alcun interesse al suo annullamento (Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza del 2.10.2020, n. 5784).
Tettoie o pergole?
Passando al merito della questione, il Tar evidenzia che contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, risulta dalla documentazione fotografica che le opere realizzate e delle quali è stata intimata la demolizione/rimozione, non sono delle pergole o semplici tettoie ma opere che hanno determinato modifiche di volume e di forma, prive del carattere della precarietà, consistenti in: una tettoia chiusa da vetri al piano terzo; una tettoia in prosecuzione della prima, in due vani tecnici, in un corridoio in muratura tra due terrazzi, resi così comunicanti, che hanno evidentemente alterato il prospetto e determinato ampliamenti di volumetria, sicché hanno realizzato una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio” soggetta al titolo abilitativo ai sensi dell’art. 3 dpr 380/01.
Il materiale è determinante
Il TAR evidenzia inoltre che nella struttura esaminata, la natura e la consistenza del materiale utilizzato (il vetro) fa sì che la struttura (probabilmente di alluminio anodizzato) si configura non più come mero elemento di supporto di una tenda, ma piuttosto costituisce la componente portante di un vero e proprio manufatto, che assume la consistenza di una vera e propria opera edilizia, connotandosi per la presenza di elementi di chiusura che, realizzati in vetro, costituiscono vere e proprie tamponature laterali con un carattere di stabilità tale da non poter essere realizzate in assenza del titolo abilitativo necessario per le nuove costruzioni.
Pergolato, gazebo e veranda: le differenze
Proseguendo nella sua disamina, si ricorda che la giurisprudenza distingue il pergolato, rispetto al gazebo ed alla veranda, assumendo che il pergolato assolva tendenzialmente una funzione ornamentale, allorché però sia realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, sia facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funga da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.
Dalla pergola si distingue il gazebo quale una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili, che può essere realizzato sia come struttura temporanea, sia in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.
Diversamente la veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata da ampie superfici vetrate che all'occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro con la conseguenza che essa, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell'edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire (T.A.R. Pescara, sez. I, 04/10/2019, n.233).
Opere precarie e ristrutturazioni: le caratteristiche
Infine, a rinforzo, il TAR ricorda che la natura di opera “precaria” (non soggetta al titolo abilitativo) riposa non nelle caratteristiche costruttive ma piuttosto in un elemento di tipo funzionale, connesso al carattere dell’utilizzo della stessa.
Ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del dpr n. 380/2001, la ristrutturazione edilizia richiede che trattasi di “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere”, i quali “comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti”.
Le opere realizzate devono avere consistenza e rilevanza edilizia, cioè essere tali da poter “trasformare l’organismo edilizio”, condividendo pertanto natura e consistenza degli elementi costitutivi di esso.
La “trasformazione” può, infatti, realizzarsi solo attraverso interventi che incidano sulla precedente identità dell’organismo edilizio, risultato che può realizzarsi solo quando questi abbiano una rilevanza edilizia (e, dunque, una suscettività di incidenza sul territorio) almeno pari o superiore agli elementi che costituiscono la preesistenza.
Queste caratteristiche si evidenziano nel caso di specie, vista la consistenza degli interventi, e a nulla valgono i richiami giurisprudenziali del ricorrente che si riferiscono alle pergotende.
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