Tettoie per ricovero attrezzi: il confine tra edilizia libera e permesso
I depositi agricoli (tettoie superiori ai 10 mq) non possono essere ricondotti alla nozione di pertinenza urbanistica, non essendo coessenziali ad un bene principale e potendo essere successivamente utilizzati anche in modo autonomo e separato. Per l'edilizia libera o la SCIA, è necessario il requisito della precarietà.
Una recente sentenza del TAR Lazio chiarisce i presupposti per individuare il corretto titolo edilizio richiesto per tettoie e ricoveri attrezzi in zona agricola. La qualificazione dell'intervento dipende non solo dalle dimensioni del manufatto, ma soprattutto dalla sua destinazione, dalla presenza del requisito della precarietà e dall'idoneità a determinare una stabile trasformazione del territorio. I depositi agricoli non costituiscono pertinenze urbanistiche e, se destinati a esigenze permanenti, configurano nuove costruzioni soggette a permesso di costruire.
Tettoie per ricovero attrezzi
Cosa succede ad alcuni manufatti agricoli, assimilabili a tettoie per il ricovero degli attrezzi, realizzati senza il permesso di costruire? L'edilizia libera o la SCIA possono 'tenere' o non si scappa dal permesso di costruire?
La discriminante, come spiega il Tar Lazio nella sentenza 12417/2026, non è solo la dimensione, ma anche il tipo di utilizzo e l'eventuale precarietà dell'opera: può capitare, infatti, che una tettoia di 30 mq sia assentibile in edilizia libera e una di 11, invece, richieda la licenza edilizia.
Il caso: manufatti agricoli senza permesso
Tutto nasce da un'ordinanza di demolizione impartita da un comune per la realizzazione di tre manufatti agricoli adibiti a ricovero attrezzi.
Secondo il ricorrente, si tratta di opere pertinenziali precarie e amovibili, rientranti nel regime dell’attività edilizia libera di cui all'art. 6 dpr 380/2001 ovvero, in subordine, in quello della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui al successivo art. 6-bis ovvero ancora in quello della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 22 stesso D.P.R., non passibili, in ogni caso, di sanzione demolitoria.
Depositi agricoli: non sono pertinenziali!
Ma entriamo nel merito della questione: per il Tar, infatti, con riferimento alle opere eseguite in zona agricola, come nella fattispecie in esame, si è condivisibilmente specificato che i depositi agricoli (nonché il ricovero per animali: cfr., ad esempio, T.A.R. Lazio, Sez. II s., 28 ottobre 2024, n. 18851), non possono essere ricondotti alla nozione di pertinenza urbanistica, non essendo coessenziali ad un bene principale e potendo essere successivamente utilizzati anche in modo autonomo e separato.
Precarietà del manufatto: da cosa si ricava?
In ogni caso, la natura precaria di un manufatto, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.
Detta diversamente, ma sempre ricavata da precedenti giurisprudenziali, il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiale utilizzato per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all’uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersene la natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata, con la conseguenza che costituisce un intervento di nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
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Le tre tettoie del contendere
Nel caso in esame, rispetto ai tre ricoveri attrezzi (di cui uno destinato in parte a pollaio) di cui si discute, parte ricorrente non ha provato la ricorrenza del requisito della precarietà richiesto dalla giurisprudenza appena richiamata, non avendo dimostrato la temporaneità delle esigenze che gli stessi sarebbero, in ipotesi, preordinati a soddisfare.
Le dimensioni contano
Infine, il Tar sottolinea che i ricoveri non sono di ridotte dimensioni, in quanto misurano, rispettivamente, 25 mq, 19,2 mq e 38,08 mq.
Pertanto non rientrano nella previsione dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies) del D.P.R. 380/2001 (ai sensi della quale “[…] i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: […] e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”), come integrata dal “Glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222” di cui al D.M. 2 marzo 2018, che riconduce alla richiamata lettera e-quinquies) la “Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento”, da un lato, di “ripostigli per attrezzi, manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo” e, dall’altro lato, di “ricoveri per animali domestici e da cortile, voliere e assimilate, con relativa recinzione”.
Particolare evidenzia assume, poi, l'inciso finale: in giurisprudenza, infatti, non si può ritenere trascurabile una tettoia, e dunque di un manufatto assimilabile a quelli in esame, che si estenda per almeno 10 mq.
In definitiva: qui serviva il permesso di costruire, trattandosi a tutti gli effetti di interventi di stabile trasformazione del territorio, non precari e di non limitate dimensioni, qualificabili in termini di nuove costruzioni.
FAQ TECNICHE: Manufatti per ricovero attrezzi in zona agricola | Ingenio
I ricoveri attrezzi in zona agricola possono essere considerati pertinenze urbanistiche?
No. Secondo il TAR Lazio, i depositi agricoli non presentano il rapporto di stretta accessorietà richiesto dalla pertinenza urbanistica, poiché possono essere utilizzati autonomamente rispetto all'immobile principale. Per tale ragione non beneficiano automaticamente del regime edilizio previsto per le opere pertinenziali.
Quando una tettoia o un ricovero attrezzi può essere qualificato come opera precaria?
La precarietà non dipende dai materiali impiegati o dalla possibilità di smontare la struttura, ma dalla destinazione dell'opera a soddisfare esigenze effettivamente temporanee e limitate nel tempo. Se il manufatto è destinato a un utilizzo stabile e continuativo, perde il carattere di precarietà e richiede il titolo edilizio previsto per le nuove costruzioni.
Le dimensioni del manufatto sono l'unico elemento per stabilire il titolo edilizio necessario?
No. La superficie costituisce un indice rilevante, ma non è l'unico parametro. Occorre valutare congiuntamente la funzione del manufatto, la sua stabilità, il carattere permanente dell'utilizzo e l'impatto sul territorio. Anche strutture di dimensioni contenute possono richiedere il permesso di costruire se destinate a esigenze durevoli.
Quando un ricovero attrezzi può rientrare nell'edilizia libera?
L'edilizia libera è ammessa solo per manufatti accessori di limitate dimensioni, non stabilmente infissi al suolo e destinati a esigenze temporanee, secondo quanto previsto dall'art. 6 del d.P.R. 380/2001 e dal Glossario dell'edilizia libera. In assenza di tali requisiti non è sufficiente neppure la SCIA.
Perché nel caso esaminato dal TAR è stato ritenuto necessario il permesso di costruire?
I tre manufatti, destinati al ricovero di attrezzi e in parte adibiti a pollaio, avevano superfici pari a 25, 19,2 e 38,08 mq e risultavano destinati a un utilizzo permanente. Non essendo stata dimostrata la temporaneità delle esigenze soddisfatte, il TAR li ha qualificati come nuove costruzioni, confermando la legittimità dell'ordinanza comunale di demolizione.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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