Trasformazione di un terrazzino e costruzione di una strada: servono permesso di costruire e autorizzazione sismica
Il Testo Unico Edilizia fissa l'obbligo di preavviso scritto al Genio civile per le «costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni» nelle zone sismiche e stabilisce la necessità di autorizzazione prima dell'inizio di «lavori» nelle zone sismiche.
In zona sismica, per eseguire dei lavori inerenti la trasformazione di un terrazzino in parte di un ambiente chiuso adibito a cucina-soggiorno, per una superficie pari a circa 34 metri quadrati, altezza alla gronda di circa 2,25 metri e volume non autorizzato di circa 77,45 metri cubi, il collegamento di un balcone interno al predetto terrazzino e la realizzazione su questo di un vano con copertura e chiusura in coibentato di superficie pari a circa 5 metri quadrati, è obbligatorio non solo il permesso di costruire ma anche la presentazione della richiesta di autorizzazione sismica al Genio Civile competente.
Tra l'altro, nel caso all'esame della Corte Suprema erano stati realizzati - sempre senza richiesta di autorizzazione sismica e in assenza di permesso di costruire - anche lavori di sbancamento per la realizzazione di una strada di accesso ad un terreno, realizzando sezioni di sbancamento di altezza variabile da uno a sette metri circa.
Sembrano informazioni scontate, ma a giudicare dalla sentenza 3966/2022 della Corte di Cassazione non è proprio così.
L'oblazione e la legge regionale
Tra i motivi del ricorso - il privato era stato condannato penalmente per i reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), dpr 380/2001, e di cui agli artt. 93, 94 e 95 dpr 380/2001 -, i fatti in contestazione non costituiscono reato perché le opere risultano assentite a norma dell'art. 20 della legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, come riconosciuto anche dalle autorità competenti, le quali hanno rilasciato concessione in sanatoria senza apposizione di condizioni in data 5 dicembre 2017, anche tenendo conto del versamento di 1.721,00 euro a titolo di oblazione in data 25 gennaio 2010.
La legge regionale - sostiene il ricorrente - consente la chiusura di terrazze di collegamento o di terrazze non superiori a 50 metri quadrati con strutture precarie.
La legge regionale non può bypassare quella nazionale: qui serviva l'autorizzazione sismica
La Cassazione respinge il ricorso partendo subito in quarta: il riferimento all'art. 20 della legge Regione Sicilia n. 4/2003 non ha alcuna incidenza ai fini della esclusione della qualificazione dei fatti come penalmente rilevanti a norma dell'art. 44 del Testo Unico Edilizia.
Innanzitutto, l'art. 20 cit. non è in alcun modo riferibile alla realizzazione di strade, perché ha come oggetto esclusivamente la «chiusura di terrazze di collegamento» e la «copertura di spazi interni».
Ma soprattutto, secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza penale di legittimità, in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali, anche se a Statuto speciale, devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi.
Da questo deriva quindi l'irrilevanza della legislazione regionale per escludere la qualificazione dei fatti come penalmente rilevanti, e la necessità del permesso di costruire ai fini dell'applicabilità dell'art. 44 del dpr 380/2001 per le opere di cui è stata accertata l'esistenza, da valutare in considerazione della disciplina urbanistica nazionale.
Le opere del contendere richiedevano il permesso di costruire...
Le opere di cui è stata accertata l'esistenza consistono precisamente:
- a) nella trasformazione di un terrazzino in ambiente chiuso, con volume pari ad oltre 77 metri cubi, collegamento dello stesso con un balcone interno, e realizzazione di un vano coperto di superficie pari a circa 5 metri quadrati;
- b) nella costruzione di una strada, effettuata mediate sezioni di sbancamento di altezza variabile da uno a sette metri circa.
Gli ermellini ricordano che per la realizzazione di una tettoia serve il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3 e 10 del TUE, così come è soggetta a permesso di costruire l'esecuzione di opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio.
...e la richiesta di autorizzazione sismica (a maglie larghissime)
Inoltre, gli obblighi concernenti il preavviso scritto al Genio civile e la necessità di acquisire l'autorizzazione dello stesso riguardano, a norma dell'art. 83, comma 1, dpr 380/2001 «[t]utte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zona sismica [...]».
Questa previsione indica l'oggetto di pertinenza della disciplina in materia di costruzioni in zone sismiche.
Ad essa, quindi, deve farsi riferimento, per evidenti ragioni di coerenza sistematica, ai fini della interpretazione sia dell'art. 93 d.P.R. cit., il quale fissa l'obbligo di preavviso scritto al Genio civile per le «costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni» nelle zone sismiche, sia dell'art. 94 d.P.R. cit., che stabilisce la necessità di autorizzazione prima dell'inizio di «lavori» nelle zone sismiche.
Le maglie dell'autorizzazione sismica sono molto larghe: si estendono, spiega la Cassazione, ad ogni opera in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, tanto che la violazione della disposizione di riferimento è integrata dall'inosservanza degli obblighi di preavviso e di autorizzazione anche con riguardo alla costruzione di semplici "volumi tecnici", all'installazione di pannelli autostradali a messaggi variabili, all'edificazione di muri di semplice recinzione costruiti con dei "forati" e alla realizzazione di una piscina prefabbricata priva di elementi di muratura e di cemento armato.
In considerazione delle nozioni di «costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni» e «lavori» rilevanti a norma dell'art. 95 dpr 380/2001, in quanto implicanti la realizzazione di qualunque opera in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, deve ritenersi che non risulta in alcun modo irragionevole la riferibilità di esse anche alla realizzazione di una strada, effettuata mediate sezioni di sbancamento di altezza variabile da uno a sette metri circa.
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