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Unico 2015 e lo scomputo delle ritenute d’acconto subite

Unico 2015 e lo scomputo delle ritenute d’acconto subite

Le ritenute di acconto subite sono scomputabili in sede di dichiarazione dei redditi.

I sostituti di imposta, per previsione di legge, devono, nel termine del 28 febbraio di ogni anno, rilasciare una certificazione sottoscritta in cui attestano:

-          ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con l’indicazione della relativa causale;
-          ammontare delle ritenute operate;
-          ammontare delle (eventuali) deduzioni e detrazioni;
-         ammontare di (eventuali) contributi previdenziali ed assistenziali, per la parte rimasta effettivamente a carico del percettore.
 
La certificazione viene rilasciata in forma libera e deve attestare l’ammontare al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti, l'ammontare delle ritenute operate e quello di eventuali contributi previdenziali per la parte rimasta effettivamente a carico del percettore.

Nel caso in cui la ritenuta sia stata effettuata a titolo di imposta, deve essere specificato che il contribuente non deve dichiarare i relativi redditi ovvero, nei casi in cui apposite norme lo prevedano, che lo stesso può fare, comunque, concorrere tali redditi alla formazione del reddito complessivo.

E in caso di mancato rilascio, o ricevimento, della certificazione?

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