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Urbanistica, si cambia: basta progetti in triplice copia e piccoli lavori in zona sismica liberi! Le novità

DL Semplificazioni, ultime news in materia edilizia e urbanistica: ok a un emendamento che snellisce la mole di carta da presentare agli sportelli unici e permette di avviare i piccoli lavori in zona sismica senza attendere l’ok del Genio Civile

 

DL Semplificazioni: novità importanti per l'urbanistica

Se sono 'saltati' (rimandati a un DDL ad hoc) gli emendamenti che cambiavano svariate situazioni in materia di appalti e sopraelevazioni in zone sismiche, dall'esame del Senato del DL Semplificazioni (decreto-legge 135/2018, A.S. 989) - atteso oggi allo sbarco in Assemblea per l'esame finale - emergono importanti novità in materia di edilizia urbanistica, oltre ovviamente al già annunciato spostamento di date per l'adeguamento antincendio nelle scuole (al 31 dicembre 2021) e asili-nido (31 dicembre 2019).

Come anticipato dal quotidiano Edilizia&Territorio, infatti, l'articolo 5 ospiterà infatti un doppio emendamento, dal testo identico - uno presentato dalla Lega, l'altro dai Cinque Stelle -, che elimina l'obbligo di presentaziome in "triplice copia" dei progetti allo sportello unico dell'edilizia (SUAP) e prevede un avvio dei lavori in zona sismica più rapido per i piccoli cantieri. Vediamo entrambe le novità nel dettaglio.

Mini-cantieri: lavori edilizi più semplici da far partire

Si tratta dell'avvio dei lavori nelle aree sismiche per una serie di interventi, classificati come "di minore rilevanza" o "di nessuna rilevanza" per l’incolumità pubblica. La prima novità portata in dote dall'emendamento - che introduce l'articolo 94-bis al Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) - è la distinzione di tre tipi di interventi in zona sismica. Al primo posto ci sono gli interventi considerati rilevanti, a loro volta articolati in tre categorie: 

  1. adeguamento e miglioramento sismico delle costruzioni in zona sismica ad alto rischio (zone 1 e 2);
  2. nuove costruzioni "che si discostino dalle usuali tipologie" o che per la loro particolare complessità strutturale  richiedano calcoli e verifiche "più articolate";
  3. interventi relativi a "edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali" rilevanti per le operazioni di protezione civile e di cui comunque si deve scongiurare il collasso.

Per questi interventi, tutto resta com è adesso.

Seguono gli interventi di minore rilevanza, nei riguardi della pubblica incolumità, ovverosia:

  1. interventi di miglioramento sismico nelle zona 3;
  2. riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
  3. nuove costruzioni che non rientrano nei casi della "particolarità complessità strutturale" individuati prima. 

In ultimo, ecco gli interventi privi di rilevanza. 

In questi due casi, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo al tipo di intervento in programma, cittadini e imprese potranno dare il via ai lavori anche senza attendere l’autorizzazione preventiva degli uffici tecnici della Regione (Genio Civile)

SUAP: meno carta agli sportelli e progetti snelliti

L'altra, importante novità dell'art.5 riguarda la netta diminuzione della mole di carta da allegare ai progetti delle costruzioni con strutture in cemento armato o acciaio.

L’emendamento interviene sull'articolo 65 del dpr 380/2001, cancellando innanzitutto il riferimento ai materiali di costruzione delle opere. Si fa quindi un più generico riferimento "ai materiali e ai sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore". Ciò, di conseguenza, proietta su altri tipi di materiali, tra cui ad esempio il legno.

Non solo: è prevista la cancellazione dell'obbligo di presentare i progetti in triplice copia agli sportelli unici: basterà quindi presentare una sola copia del progetto e farsi rilasciare la ricevuta dell'avvenuto deposito. Viene infine chiarito il momento in cui il direttore lavori deve rilasciare la relazione sull'adempimento degli obblighi di legge (cioè al termine della realizzazione delle parti che incidono sulla stabilità della costruzione).

Per quel che riguarda il progetto, esso non dovrà più contenere il fascicolo con i calcoli delle strutture portanti e delle fondazioni e la relazione sulla fondazione, ma solo una dichiarazione del progettista che garantisca il rispetto delle norme tecniche e la coerenza tra il progetto strutturale e quello architettonico.

 

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