Vecchi abusi edilizi: chi deve provare la risalenza delle opere a prima del 1967?
E' in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto a prima del 1° settembre 1967, quando fuori dai centri abitati non sussisteva l'obbligo di premunirsi di permesso di costruire per edificare.
Di abusi edilizi ante 1967 si parla ormai tutti i giorni, ma le regole, le condizioni e la documentazione per dimostrare la risalenza nel tempo a quando non serviva una licenza edilizia non sono ancora chiari se si continua a 'inciampare' su sentenze che respingono i ricorsi di sorta.
Il magazzino del contendere
Nel caso della pronuncia 9638/2025 del Tar Lazio, ad esempio, ci troviamo di fronte al ricorso contro l'ordinanza di demolizione per un fabbricato con destinazione magazzino in muratura portante delle dimensioni di mt. 4.55 x 6.55 mt. circa, con altezza che varia da mt. 2.35 a mt. 3.20 e a un fabbricato con destinazione magazzino in cemento delle dimensioni di mt. 29.30 x 10.60 mt. circa, con altezza che varia da mt. 4.85 a mt. 5.30 circa. La copertura a tetto in legno e completamente rifinito con relativo piazzale in mattoni di betonella delle dimensioni di circa mq. 440.
Secondo il ricorrente, sarebbe stato "eseguito antecedentemente al 1967 e solo ultimamente ristrutturato e non necessitava, quindi, di alcuna autorizzazione né urbanistico-edilizia né paesaggistica, in quanto realizzato prima della legge n. 765/1967 (c.d. legge ponte)".
Legge Ponte 761/1967: cosa prevede?
La legge 761/1967 rappresenta una sorta di spartiacque tra l'obbligo generalizzato di permesso di costruire per tutte le opere edilizie in qualsiasi zona (dopo il 1° settembre 1967) e la possibilità, prima di tale data, di edificare in zone periferiche, cioè fuori dai centri abitati, senza necessità della licenza edilizia.
Attenzione però: questa speciale esenzione dal permesso di costruire vale(va) solo nel caso in cui non ci fosse un apposito regolamento comunale a prevedere diversamente. In molti comuni, infatti, già prima del 1967 esistevano regole chiare sulla necessità di premunirsi dell'autorizzazione edilizia per realizzare determinate opere. In tal caso, prima o dopo il 1967 non fa alcuna differenza.
E' necessario, quindi, documentarsi bene prima di procedere con un eventuale ricorso.
L'onere della prova: chi deve dimostrare la risalenza nel tempo? Cosa serve?
Il TAR entra quindi nel merito chiarendo che con riguardo all'asserita realizzazione del manufatto di cui alla lettera a) in epoca antecedente al 1967, giova rammentare che, per giurisprudenza costante, è “in capo al proprietario (o al responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l’art. 10, novellando l’art. 31, l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano; tale conclusione vale non solo per l’ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche - in generale - per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi; tale criterio di riparto dell’onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall’applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova poiché solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto, mentre l’amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno dell’intero suo territorio” (Cons. Stato, sez. II, 13.3.2024, n. 2457 e prec. ivi cit.).
In questo caso, nessun elemento è stato offerto a sostegno della propria tesi da parte del ricorrente, che si è limitato apoditticamente a invocare la predetta circostanza.
Dello stesso contenuto è la perizia tecnica di parte, dove si richiama l’aerofotogrammetria del Comune risalente al 1981, ben successiva alla prospettata data di edificazione.
Opere realizzate da terzi? Non conta
Né può rilevare - aggiunge sul finale il TAR - che le opere abusive fossero (in tutto o solo in parte) già presenti al momento dell’acquisto da parte dell’odierno ricorrente e che sarebbero state realizzate da terzi, giacché per giurisprudenza pacifica “gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile (l’estraneità agli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili), applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato”.
Il ricorso è quindi da respingere e la demolizione è confermata.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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