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Vetrate panoramiche amovibili (VEPA) attività edilizia libera: dossier ANCE con caratteristiche e requisiti

L'ANCE ha pubblicato un dossier sulle novità introdotte dal DL Aiuti Bis in materia di semplificazioni per l'installazione di vetrate panoramiche amovibili. Dal 22 settembre scorso infatti è operativa la norma che liberalizza l’installazione delle VEPA su balconi e logge.

Le vetrate panoramiche amovibili (VEPA), la cui installazione è diventata ufficialmente attività edilizia libera dallo scorso 22 settembre, quando è entrata in vigore la legge 142/2022, di conversione del Decreto Aiuti-Bis, sono al momento sulla 'bocca' di tutti.

Su Ingenio abbiamo approfondito le novità apportate al Testo Unico Edilizia (art.6) da parte dell'art.33-quater del DL 115/2022 e poi abbiamo proposto una panoramica su tutte le opere ad oggi realizzabili come attività edilizia libera, cioè senza la necessità di cbhiedere ed ottenere permessi di costruire o SCIA.

Anche l'ANCE, sul tema, si è adoperata realizzando un corposo e interessante dossier "Semplificazioni per l'installazione di vetrate panoramiche cd. VEPA", che alleghiamo in calce all'articolo.

VEPA in edilizia libera: quali sono le vetrate panoramiche amobili realizzabili senza permessi

L'ANCE, in primis, segnala che con la nuova norma è stato integrato l’art. 6 del Dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia) in tema di attività edilizia libera, consentendo così di eseguire senza alcun titolo abilitativo le vetrate panoramiche aventi le caratteristiche indicate e cioè:

  • essere amovibili e totalmente trasparenti;
  • assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;
  • riguardare balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o logge rientranti all'interno dell'edificio. Al riguardo l'ANCE ricorda che il Regolamento Edilizio Tipo definisce il balcone come “Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni” e la loggia come “Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni” (Allegato A, definizioni n. 35 e n. 37). Pertanto, dovrebbero rientrare nella definizione di balcone sia gli elementi in aggetto praticabili aventi una copertura, sia quelli scoperti. Con riferimento a questi ultimi sarà necessario verificare l’esistenza di eventuali soluzioni di vetrate anche per la copertura orizzontale.

VEPA in edilizia libera: le condizioni da rispettare

L'ANCE prosegue ricordando che le vetrate panoramiche, per essere ricondotte all’attività edilizia libera, devono rispettare precise condizioni e cioè:

  • non dare vita a spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria;
  • non comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
  • favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici. Il richiamo al carattere domestico dei vani interni non deve intendersi come limitativo dell’installazione delle vetrate panoramiche alle sole unità a destinazione abitativa. La norma infatti non contiene limitazioni specifiche in merito alla destinazione d’uso dell’unità immobiliare;
  • avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche. Quest’ultima condizione sembrerebbe richiamare il concetto di aspetto architettonico dell’edificio che la giurisprudenza, differenziandolo da quello di decoro architettonico, ha definito come “lo stile del fabbricato impresso dal progettista”. L’aspetto architettonico prescinde dal pregio estetico dell'edificio, assumendo rilievo in presenza di interventi successivi che non devono recare “una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l'originaria fisionomia e alterarne le linee impresse originariamente” (Cassazione civile, sez. VI, 08/04/2022, n.11502; Cassazione civile, sez. II, 01/12/2021, n.37732; Cassazione civile, sez. II, 22/10/2021, n. 29584).

IL DOSSIER DELL'ANCE SULL'INSTALLAZIONE DELLE VEPA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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