Vincolo cimiteriale: un ostacolo al condono edilizio?
Il vincolo cimiteriale, introdotto dal regio decreto n 1265 del 1934, impone un'importante limitazione al potenziale edificatorio delle aree limitrofe ai cimiteri. La recente sentenza del Consiglio di Stato n 8148/2024 ha chiarito ulteriormente che la presenza del vincolo cimiteriale rende un immobile non idoneo al condono.
Il vincolo cimiteriale e l’impatto sull'edilizia
Con l’art. 338 del regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, viene istituito il vincolo cimiteriale, che vieta sia la costruzione di nuovi edifici sia l'ampliamento di quelli esistenti entro un raggio di 200 metri dai cimiteri. Tale vincolo prevede una inedificabilità di carattere assoluto all’interno della fascia di rispetto, non è quindi permessa la realizzazione di opere che risultino in contrasto con il vincolo stesso.
Gli obiettivi del vincolo cimiteriale sono:
- la salvaguardia delle esigenze sanitarie, volte a proteggere la salute pubblica evitando lo sviluppo edilizio nelle vicinanze dei cimiteri;
- la preservazione della sacralità del luogo per mantenere il rispetto e la dignità dei luoghi di sepoltura;
- l’espansione del complesso cimiteriale per consentire l'eventuale ampliamento dell'area cimiteriale nel futuro.
Il vincolo cimiteriale deve essere tenuto in considerazione soprattutto quando si valutino gli aspetti legati alla legittimità degli immobili o si esaminino le possibilità di condono, infatti il concetto di inedificabilità non pregiudica la possibilità di utilizzare, nella porzione di lotto fuori della fascia di rispetto cimiteriale, gli indici e il potenziale edificatorio delle aree assoggettate al rispetto del vincolo cimiteriale.
Inoltre il testo unico dell'edilizia DPR 380/2001, all'articolo 31, comma 6, impone un regime repressivo e sanzionatorio più severo per abusi edilizi nelle fasce di rispetto cimiteriali, infatti le amministrazioni competenti possono acquisire gratuitamente le opere abusive e procedere alla loro demolizione.
La normativa sul vincolo cimiteriale è fondamentale per garantire la salute pubblica e a chiarire, che tale vincolo può comportare un'inidoneità per l’immobile a essere oggetto di condono edilizio, è la sentenza del Consiglio di Stato n 8148/2024.
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Il condono edilizio e vincolo cimiteriale
Il Consiglio di Stato ha recentemente pronunciato la sentenza n 8148/2024, relativa al ricorso presentato dal ricorrente contro il Comune di Venezia in merito a una richiesta di riesame del condono edilizio di un immobile situato in prossimità un’area cimiteriale e quindi sottoposto vincolo cimiteriale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha respinto il ricorso, sottolineando che il preavviso di rigetto non era necessario poiché i motivi di diniego erano già stati esposti in precedenti provvedimenti e inoltre, ha ritenuto che il vincolo cimiteriale non potesse consentire deroghe.
La ricorrente ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato, il quale sancisce che non c'è stata alcuna violazione procedurale da parte del Comune e che il TAR ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di condono edilizio. In particolare, il Consiglio ha richiamato precedenti decisioni (Cons. Stato sentenze n. 3333/2023, 7617/2020, 5863/2019, 4692/2019) che avevano già sancito come la presenza di vincoli cimiteriali comporti una non idoneità di un manufatto ad essere oggetto di condono. Nella sentenza viene evidenziato come «l’ordinanza impugnata, ancorché richiami il precedente diniego di condono, esplicita in maniera puntuale ed esaustiva (...) i profili di contrasto con la disciplina urbanistica vigente (…) precisando ulteriormente che l’area interessata all’abuso è destinata ad “area di rispetto cimiteriale”. Circa tale ultimo profilo, deve evidenziarsi che l’art. 33 della L. n. 47/1985 dispone che “le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i suddetti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse (…) o ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree».
La sentenza richiama l’art. 338 del regio decreto n. 1265/1934, precisando che «i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge».
La sentenza ribadisce come la presenza del un vincolo cimiteriale possa influire notevolmente sulle domande di condono edilizio, evidenziando l'importanza della conformità con le normative vigenti nel settore urbanistico. Per la giurisprudenza è ormai consolidato che detto vincolo sia da «ritenersi di natura conformativa» e che lo stesso «determina una situazione di inedificabilità ex lege che integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto e non derogabile (…), indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici».
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.8148/2024 È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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