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Visti di conformità e detrazioni fiscali prima casa e abitazione principale: nuove indicazioni dal Fisco

Dentro il documento c'è anche l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.


In attesa della circolare specifica sui bonus edilizi - che arriverà a stretto giro di posta - le Entrate forniscono la prima parte delle indicazioni per l’anno d’imposta 2021, concernente ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta.

Il Fisco, nel documento, precisa che a questa pubblicazione (prima parte) seguirà la "seconda puntata", relativa alle detrazioni pluriennali riguardanti gli immobili (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, ecobonus e superbonus).

Vediamo quindi quali parti di questa circolare 'toccano' aspetti relativi all'edilizia.

 Visti di conformità e detrazioni fiscali prima casa e abitazione principale: nuove indicazioni dal Fisco

Visti di conformità per le agevolazioni fiscali: cosa contiene la circolare

La circolare:

  • richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza;
  • circolare l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445/2000.

 

Il rilascio del visto di conformità e la documentazione del contribuente

Il documento riepiloga le responsabilità di chi rilascia il visto di conformità, cioè CAF o professionisti (commercialisti, ecc), ricordando le norme di riferimento e sottolineando che:

  • le nuove misure destinate a sanzionare gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano all’assistenza fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019;
  • il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al d.m. n. 164 del 1999.

Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del d.m. n. 164 del 1999.

Le conseguenze dell’apposizione del visto infedele previste dall’art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, tuttavia, sono distinte in funzione dell’oggetto dei controlli.

Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica di una serie di documenti elencati nella circolare.

Inoltre, il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa.

Al riguardo, con la circolare del 31 maggio 2005, n. 26/E, è stato chiarito che, il soggetto che presta l’assistenza fiscale può, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione.

Occorre tener conto - evidenzia il Fisco - dell’esigenza di evitare che una spesa possa essere dedotta/detratta due volte: la prima come onere di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta, la seconda come onere da far valere in sede di dichiarazione dei redditi.

Pertanto, il contribuente, nelle ipotesi in cui intenda dedurre/detrarre in sede di dichiarazione dei redditi la medesima tipologia di onere già presente nella Certificazione Unica (CU), deve annotare sul documento di spesa che la stessa è diversa da quella di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta.

In generale, la responsabilità del CAF o del professionista non si configura se i dati dichiarati trovano corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto, anche nel caso in cui i dati in possesso dell’Amministrazione divergano dai dati dichiarati. Il controllo, in tal caso, può essere proseguito nei confronti del contribuente.

 

IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B

Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si poteva detrarre dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – da ripartire in 10 quote annuali - in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

Per i chiarimenti in merito all’agevolazione in commento e alla fruizione delle rate residue si rinvia a quanto riportato nella circolare del 27 aprile 2018, n. 7/E, pag. 269 e seguenti.

 

Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale

Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo.

In particolare, la detrazione riguarda i contratti:

  • a canone libero;
  • a canone convenzionale;
  • stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
  • stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.

Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole.

Se nel corso dell’anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni, ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365.

La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

La circolare prosegue esaminando anche altre detrazioni di interesse per il mondo edilizio, come la prima casa, l'abitazione principale, ecc.


LA CIRCOLARE 24/E/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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