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Dura lex, sed lex

Alcune riflessioni sulla Circolare del CNI n. 248/2013

Nell’attuale periodo storico, dominato dal senso di precarietà che investe molti ambiti della società ed in particolare il mondo della libera professione, la Nota del Ministero di Giustizia prot. m-DAG.18/0672013.0061366.U indirizzata ai Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti fornisce lo spunto per riflettere su alcune tematiche che molti, a torto, hanno sino ad ora giudicato di secondaria importanza.
La Circolare del CNI n. 248/XVIII Sess. emanata a seguito della succitata nota del Ministero di Giustizia assume una particolare valenza per le ovvie implicazioni di carattere deontologico ed etico conseguenti all’omessa applicazione di chiare indicazioni contenute nell’attuale quadro legislativo; infatti a seguito dell’esposto datato 26/05/2013, presentato al Ministro della Giustizia da 4 liberi professionisti, è stata documentata l’omessa istituzione presso molti Ordini provinciali degli ingegneri e degli architetti dell’Elenco Speciale previsto dall’Art. 11 del D.P.R. 11/07/1980 n. 382, e pertanto il Ministero di Giustizia ha invitato il CNI ed il CNA ad accertare l’esistenza ed eventualmente istituire tali elenchi presso tutti gli ordini provinciali.

Al fine di comprendere la rilevanza dell’invito rivolto a CNI e CNA dal Ministero di Giustizia e di non fraintendere l’importanza dell’istituzione degli elenchi speciali si deve premettere che l’Art. 11 del DPR 382/1980 stabilisce che l’attività di docenti universitari (professori ordinari etc.) a tempo pieno è incompatibile con l’esercizio della libera professione ed in tale ipotesi i Rettori degli istituti universitari devono comunicare annualmente agli ordini professionali i nominativi dei docenti iscritti agli albi professionali che hanno optato per il tempo pieno al fine di consentire l’inserimento di tali nominativi nell’Elenco Speciale di ciascun ordine professionale.
Si deve sottolineare inoltre che la tenuta dell’Elenco Speciale non costituisce un mero adempimento burocratico a riconoscimento dello status professionale di docente universitario a tempo pieno e dell’esclusività del rapporto tra docente e ateneo, ma esplica evidenti effetti anche sulla libera professione in quanto concorre a garantire in ambito professionale l’assenza di posizioni di privilegio ed il rispetto dei principi di concorrenza richiamati dalle normative italiana e comunitaria.

Quanto evidenziato dall’esposto presentato in data 26/05/2013 desta stupore stante l’inequivocabile interpretazione dell’Art. 11 del DPR 382/1980 e il consistente lasso temporale intercorso dall’emanazione del DPR 382/1980 (circa 30 anni) ed alimenta il dubbio che altre indicazioni legislative e comportamentali possano non aver trovato serena e certa applicazione in ambito ordinistico.

A tale riguardo lo scrivente evidenzia che in molte fattispecie l’esercizio della libera professione è oggetto di specifiche limitazioni sancite da indicazioni legislative; per i dipendenti pubblici per esempio l’Art. 53 del D.Lgs. 30/08/2001 n. 165 fornisce chiare indicazioni in merito alle “incompatibilità ed al cumulo di impieghi ed incarichi retribuiti” tanto che in linea generale le Amministrazioni ed i soggetti privati non possono affidare incarichi ai dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza del dipendente.
In proposito si rileva inoltre che qualora non vengano rispettate le indicazioni contenute nell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, lo stesso articolo, oltre alle implicazioni di natura disciplinare, prevede che il compenso professionale spettante al dipendente pubblico venga versato all’Amministrazione di appartenenza per essere destinato al fondo di produttività o ad altri fondi equivalenti.
In particolare per i dipendenti pubblici (ad eccezione di quelli a tempo parziale con prestazione lavorative non superiore al 50 % di quella a tempo pieno e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali) i commi da 7 a 13 dell’Art. 53 del D.Lgs 165/2001 indicano i casi in cui gli stessi possono essere autorizzati a svolgere “gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti o doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso” (comma 6 Art.53) e le modalità da adottare per la richiesta dell’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico e per l’invio da parte dei soggetti pubblici e privati delle comunicazioni inerenti l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
Per semplicità espositiva si riportano alcuni dei commi dell’Art. 53 precedentemente citati concernenti l’obbligatorietà dell’autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti:
-C.7 “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dall’Amm.ne di appartenenza”;
-C.9 “Gli enti pubblici economici ed i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’Amm.ne di appartenenza dei dipendenti stessi”
e le comunicazioni che i soggetti pubblici o privati e le amministrazioni di appartenenza sono tenuti a redigere a seguito dell’erogazione del compenso spettante al dipendente per la prestazione professionale resa:
-C.11 “Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici”;
C.13 “Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11”.
Le indicazioni statuite dall’Art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e SS.MM.II. in tema di autorizzazione all’esercizio della libera professione trovano peraltro concreti richiami nei codici deontologici degli ordini professionali che nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori etc. subordinano l’esercizio anche occasionale della libera professione all’ottenimento della preventiva autorizzazione dell’amministrazione o della società di appartenenza ed indicano che “l’esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.)” costituisce una condizione di incompatibilità.

Non è superfluo sottolineare pertanto che per i dipendenti privati, oltre a quanto previsto dagli artt. 2104 e 2105 del codice civile in tema di preclusione al prestatore di lavoro di qualsiasi attività che possa configurarsi in concorrenza con il datore di lavoro o che possa compromettere la prestazione del lavoratore, sotto il profilo deontologico sono previsti specifici adempimenti in assenza dei quali l’esercizio della libera professione non risulta compatibile con lo status di dipendente.

Quanto sommariamente sopra esposto, rivela l’ampiezza della problematica in discussione che presenta peraltro molteplici implicazioni di natura etica, disciplinare, finanziaria ed economica e che in considerazione del rilevante numero di atti di libera professione svolti dai diversi soggetti precedentemente citati, si auspica possa quanto prima essere oggetto di verifica e indirizzo da parte dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti e dei ministeri vigilanti.

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