A circa due anni dalla data di pubblicazione, i nuovi decreti attuativi della Legge 90/2013 continuano a mietere vittime tra i tecnici.
Il Decreto, infatti, nonostante le buone intenzioni, non è particolarmente chiaro e lascia ampio margine d’interpretazione generando non pochi dubbi ai professionisti che operano in tale settore e che si trovano di fronte a scenari e risultati di calcolo del tutto nuovi e a cui è difficile dare una motivazione.
Per agevolare l’applicazione della nuova normativa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato già due documenti di chiarimento sui decreti di efficienza energetica ed un terzo è in via di pubblicazione.
Tali FAQ, predisposte con il supporto di ENEA e CTI, riportano tantissime indicazioni su requisiti, ambiti di applicazione, modalità di verifica e certificazione energetica.
DI seguito alcuni dei dubbi riscontrati con maggiore frequenza e relativo chiarimento.
Validità APE
Si può emettere un APE nel caso di impianto sprovvisto di libretto di impianto e un valido rapporto di controllo di efficienza energetica?
Il comma 5 dell’art. 6 del D. Lgs. 192/05 e s.m.i. prevede che “la validità temporale massima dell’APE è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.”
Pertanto, emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercito dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D. Lgs 192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso D. Lgs 192/05 e s.m.i.
Nell’APE, tra l’altro, nei casi in cui è istituito il catasto regionale degli impianti termici, va indicato nella quarta pagina il codice del catasto regionale dell’impianto termico che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati.
All’atto dell’emissione dell’APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso che l’impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato (al catasto degli impianti termici se operante) può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità.
La decadenza dell’APE in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica si riferisce, quindi, ad un evento successivo alla data di emissione.
Obbligo Raccomandazioni APE
È sempre obbligatorio inserire le raccomandazioni nell’APE?
Ad esempio:
In un edificio senza impianto, in cui si simula l’impianto di riscaldamento, ha senso inserire le raccomandazioni?
Le raccomandazioni vanno inserite anche per edifici ad altissima prestazione energetica?
Le raccomandazioni sono un elemento obbligatorio del certificato, pena la sua invalidità.
In assenza di impianto, il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.
Le raccomandazioni vanno sempre inserite, anche per quelli ad altissima prestazione energetica. Anche un edificio ad energia quasi zero (nZEB) potrebbe migliorare la prestazione energetica (anche se, molto probabilmente, non sarà conveniente dal punto di vista economico). Sarà responsabilità del certificatore inserire le raccomandazioni con tempo di ritorno più breve. Sarà discrezione dell’utente capire che interventi con tempo di ritorno elevato o con miglioramenti di prestazione molto ridotti saranno poco appetibili.
APE edifici con più destinazioni d’uso
È possibile produrre un APE nel quale sia indicata contemporaneamente una destinazione d’uso Residenziale e Non Residenziale?
No, poiché, secondo quanto indicato all’Art. 1 del D.M. Linee guida APE, nel caso in cui coesistano porzioni di immobile adibite ad usi diversi, laddove non sia possibile trattare separatamente diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.
Da tenere presente che, considerando la metodologia di calcolo, è praticamente sempre possibile suddividere in zone termiche; tuttavia, nei rari casi in cui questo non sia possibile, si suggerisce di classificare secondo la destinazione d’uso prevalente.
APE vecchie pratiche edilizie
Per le pratiche edilizie in corso, aventi richiesta del permesso a costruire antecedente al D.M. 26/06/2015, quale normativa occorre seguire per la redazione dell’APE?
I requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo. La procedura e la normativa da seguire è quella in vigore a tale data. La redazione dell’AQE a cura del direttore dei lavori avverrà secondo le procedure e le metodologie di calcolo vigenti alla data della richiesta del permesso a costruire.
L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione dell’attestato. Dal 1 ottobre 2015 varrà quindi solo la nuova procedura (DM interministeriale 26 giugno 2015) di redazione dell’APE.
Nel campo “informazioni aggiuntive” del nuovo APE può essere riportata la vecchia classe energetica e la vecchia prestazione energetica.
Ristrutturazione II Livello
Nel caso di intervento su più del 50% della superficie disperdente dell’involucro, si è nel caso di ristrutturazione di II Livello?
Ad esempio:
Quando l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza maggiore del 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio senza interventi sull’impianto, si ricade nell’ambito di una ristrutturazione importante di secondo livello?
Un intervento su più del 50% della superficie dell’involucro dell’intero edificio unito alla sostituzione del generatore, ricade nel caso di ristrutturazione importante di primo livello?
Il D.M. Requisiti Minimi distingue gli interventi di “ristrutturazione importante” in:
Ristrutturazione importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio;
Ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
Pertanto:
SI.
No, questo caso ricade nella ristrutturazione importante di secondo livello. La ristrutturazione importante di primo livello prevede, infatti, che vi sia ristrutturazione dell’impianto termico, così come definito dal decreto, e non solo la sostituzione del generatore.
Nota: La ristrutturazione di un impianto termico è definita come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato.
Ristrutturazione importante: sostituzione infissi
La sola sostituzione dei serramenti, qualora la superficie di questi ultimi fosse superiore al 25% o al 50% della superficie dell’involucro, comporterebbe il rispetto dell’H’T?
Sì, poiché si ricadrebbe nella ristrutturazione importante (di primo o secondo livello a seconda dei casi).
Impianti termici da considerare nell’APE
Quali tipologie impiantistiche devono essere considerate per la redazione di un APE?
Ad esempio:
Un’unità immobiliare passiva riscaldata con una resistenza elettrica da 4 kW, per il calcolo delle prestazioni energetiche, è da considerare priva di impianto?
Una unità immobiliare passiva riscaldata con una resistenza elettrica da 6 kW, per il calcolo delle prestazioni energetiche, è da considerare priva di impianto?
Una unità immobiliare riscaldata con ventilconvettori a gas singoli, che non superano in totale i 5 kW, è da considerare priva di impianto?
Una unità immobiliare con un boiler elettrico per la produzione di ACS, a servizio della singola unità, è da considerare priva di impianto per la produzione di ACS?
Ai fini della redazione degli APE e per quanto riguarda i requisiti energetici minimi, indipendentemente dalla definizione di impianto termico, tali impianti tecnici devo essere considerati e imputati indipendentemente dalla loro potenza in quanto impianti fissi concorrenti ai servizi considerati nella prestazione energetica dell’edificio. Si noti tuttavia che non tutti gli impianti tecnici sono soggetti agli obblighi relativi alle ispezioni e alla dotazione di libretto di impianto.
Nota: "Impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate
Risulta fondamentale, quindi, formarsi in tempi molto rapidi o avvalersi di strumenti di lavoro in grado di fornire tutte le informazioni indispensabili a produrre attestati professionali.
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