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Il processo di progettazione: strumenti di gestione e controllo

Quale è l'atto con cui il responsabile di procedimento dichiara che il progetto è idoneo per passare alla fase di gara/costruzione e soddisfa i requisiti funzionali originari?

La progettazione sta subendo in questi ultimi anni una rivoluzione costante grazie ad implementazioni e sviluppo di strumenti informatici che permettono una gestione sempre più integrata delle diverse componenti coinvolte.

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Agli strumenti sempre più evoluti di rappresentazione grafica da una parte e di calcolo dall’altra, si stanno aggiungendo strumenti informatici di integrazione che permettono di gestire e controllare lo sviluppo del progetto nella sua interezza dall'idea di partenza fino alla realizzazione e successiva gestione dell’opera. La evoluzione degli strumenti non può comunque sostituire gli ingredienti fondamentali di un buon progetto, ossia le buone idee da un lato, nascenti da competenza, talento, conoscenza del contesto e spesso passione, e la buona organizzazione dall’altro. Tralasciando in questa sede il primo aspetto, in merito alla corretta organizzazione del processo di progettazione voglio sottolineare come nell’iter di sviluppo del progetto esista un passaggio approvativo, prima dell’avvio delle procedure di gara e di realizzazione, sancito nel caso di progetti pubblici dall’atto di validazione come conclusione di un esame a cui viene sottoposto il progetto nella sua interezza.

Occorre ricordare che la verifica ai fini della validazione del progetto, obbligatoria per tutti i lavori pubblici ma normalmente effettuata anche per gli interventi privati significativi, è l’atto con cui il responsabile di procedimento dichiara che il progetto è idoneo per passare alla fase di gara/costruzione e soddisfa i requisiti funzionali originari. È evidente che una dichiarazione di questo tipo può essere fatta solo a valle di una verifica, indipendente ed esente da conflitti di interessi, fatta su tutte le componenti progettuali e processuali, comprensivo di iter autorizzativo e di esaustività e completezza di tutte le tematiche specialistiche.

Questa attività deve mettere in campo, pertanto, competenze generali e di gestione del progetto e competenze specialistiche al fine di instaurare un contradditorio costruttivo con i progettisti.

E’ infatti ormai dimostrato che i progetti che sono stati sottoposti a  questo tipo di verifica hanno poi manifestato meno criticità, in fase di realizzazione, legate a problematiche progettuali.

Cenni sulla evoluzione della validazione del progetto

Introdotta nel 1994 dalla legge 109/94 Merloni, la validazione rappresentava, all’interno del riordino della tripartizione del progetto, l’atto con cui il Rup, a cui venivano dati ruoli e mansioni di Project Manager, approvava, alla luce di una verifica finale e complessiva eseguita da un soggetto diverso dal progettista, il progetto prima dell’avvio dell’iter di gara per la esecuzione (o per la progettazione ed esecuzione nel caso di appalto integrato).

Dalla 109/94 con il successivo 554/99, passando per il D.lgs. 163/2006 ed il successivo regolamento DPR 207/10, l’attività di validazione è stata ampiamente definita sia negli aspetti operativi (i soggetti deputati alla verifica, le modalità di attribuzione dell’incarico), sia nei contenuti, definendo livelli progettuali da verificare e relativi contenuti di cui rendere conto.

Il nuovo Codice Appalti, entrato in vigore come soft law ed implementato ad oggi da buona parte dei 51 decreti attuativi e linee guida previsti, pur avendo abrogato il DPR 207/10 ha definito un transitorio in cui restano in vigore alcuni articoli dello stesso e che a tutt’oggi valgono ancora, quali gli articoli dal 14 al 43 che definiscono i contenuti della progettazione. Ha invece abrogato completamente il capo II dedicato alla verifica di progetto per cui, allo stato attuale, abbiamo solo il riferimento di un unico articolo, l’art. 26 “Verifica preventiva della progettazione”. In base ad esso il Responsabile Unico di Procedimento in relazione alle caratteristiche delle opere, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica, restando comunque sempre obbligatoria la verifica prima dell’avvio delle procedure di gara. Il Rup si conferma ancor più figura centrale nel processo di progettazione al quale sono richieste capacità tecniche specifiche di project management. Un punto critico della verifica ai fini della sua effettiva efficacia, riguarda la evoluzione del progetto dopo l’affidamento dei lavori. L’atto di validazione riguarda il progetto che viene messo in gara ma, passando alla fase costruttiva, il processo di progettazione non si interrompe.

Modifiche tecniche e varianti seguono procedure che non vedono, se non in limitati casi e su libera iniziativa del Rup, un’attività di verifica da parte di un ente terzo, dotato di caratteristiche di indipendenza, assenza di conflitti ed imparzialità, che svolga una attività di verifica. Lo stesso vale per gli elaborati as built che, prodotti obbligatoriamente dalla impresa realizzatrice, sono sottoposti alla sola approvazione del Direttore Lavori. In sostanza il progetto validato non è quasi mai quello realizzato. Sarebbe quindi auspicabile che l’attività di verifica non fosse solo quel ponticello che è stato finora tra la fine del progetto “in fase di progettazione” e la costruzione, ma diventasse una attività di controllo di parte terza dall’idea alla realizzazione, estendendo quella continuità di richiesta dal Nuovo Codice per le tre fasi progettuali anche alla verifica durante la realizzazione, fino al collaudo dell’opera.

E quindi, mentre l’interesse si sta concentrando su strumenti di progettazione BIM che porteranno ad una revisione dei rapporti tra progettisti e verificatori, quello che può e deve essere implementato è il “modus operandi” e la percezione che Committenza e Progettisti, nonché Imprese, hanno della validazione e delle attività di verifica di parte terza in generale, fatto che passa, per forza, attraverso la efficacia di tale attività. Tanto più potrà essere efficace un processo di verifica e validazione, tanto più tale attività sarà svolta, oltre che con competenza e qualità, che si danno per scontate, con affiancamento a tutte le fasi di sviluppo dell’opera, ossia al ciclo di vita del progetto.

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