Irap professionisti non dovuta si ci si avvale di un collaboratore che svolge mansioni esecutive
Secondo la Cassazzione, non è automaticamente configurabile il requisito dell’autonoma organizzazione nei casi di impiego di un dipendente o collaboratore che svolge mansioni di segreteria o meramente esecutive
Secondo la Cassazzione, non è automaticamente configurabile il requisito dell’autonoma organizzazione nei casi di impiego di un dipendente o collaboratore che svolge mansioni di segreteria o meramente esecutive
Ribaltamento di fronte, per quel che riguarda l'Irap dei professionisti e delle imprese familiari che si avvalgono di un collaboratore per le mansioni esecutive.
La Cassazione, con sentenza 17429 del 30 agosto, ha infatti accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro una sentenza del 2011, con la quale la CTR dell'Emilia-Romagna, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente/agente di commercio), aveva disposto il rimborso dell'Irap versata per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, dichiarando non dovuto il rimborso per il 2004.
La Cassazione, per la prima volta, ha applicato alla questione i principi della recente sentenza 9451/16, stabilendo che, per quel che riguarda l'Irap, il presupposto dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 - , il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
- a) "sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plenurmque accidil, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".
L'ordinanza della CTR è stata quindi cassata, perché nella stessa non è stato valutato, con riguardo alla presenza di quote di collaboratori familiari, se si tratti "di lavoro non occasionale che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore esplicante mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive". E' a tal fine particolarmente importante che le mansioni svolte vengano attentamente precisate in sede di atto costitutivo dell’impresa familiare.
La portata di questa sentenza è molto ampia, visto che riguarda i contribuenti che esercitano in forma individuale l’attività d’impresa in qualità di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo ed in genere piccoli imprenditori che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
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