Terre e rocce da scavo: Galletti risponde a una interrogazione sulle tempistiche di riordino
Il Ministro dell’Ambiente Galletti ha fatto pervenire presso la Camera dei Deputati la propria risposta scritta all’interrogazione dell’on. Braga (PD) 4-10625 in merito al riordino della materia per le “terre e rocce da scavo”.
il decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, affida ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di adottare, entro il 12 dicembre 2014, ovvero 90 giorni dall'entrata in vigore del sopraddetto decreto-legge, disposizioni di riordino e semplificazione finalizzate a «rendere più agevole la realizzazione degli interventi», per quel che riguarda:
a) la disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e all’end of wast delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto;
b) la disciplina delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto;
tra i quattro «principi e criteri direttivi», si segnala che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 pone il «divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo» –:
se il Ministro interrogato intenda fornire notizie sull’iter di dette disposizioni di riordino della materia per le «terre e rocce da scavo» e su come intenda dare attuazione alla normativa sopra richiamata. (4-10625)
Com’è noto, il provvedimento in questione è stato predisposto sulla base dell'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo, contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 2014, n. 164.
Per quanto riguarda l’iter normativo delle suddette disposizioni di riordino della materia delle «terre e rocce da scavo, si fa presente che lo schema di regolamento e stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015. Lo scorso 15 gennaio lo schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato nuovamente approvato in secondo esame preliminare. Rispetto al primo esame, il testo è stato ulteriormente integrato e modificato sia a seguito della consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholders del settore – che dal 19 novembre al 19 dicembre scorso hanno potuto presentare sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare osservazioni e proposte di modifica – sia sulla base del parere espresso dalla conferenza Unificata.
In data 26 gennaio 2016, lo schema di regolamento è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il relativo parere che è stato espresso, in senso favorevole, in data 11 febbraio 2016.
Per dare seguito ad alcune osservazioni del Consiglio di Stato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. 0004610/GAB del 26 febbraio 2016, ha chiesto un supplemento di istruttoria al Ministero della salute relativamente al tema della percentuale di amianto ammessa nelle terre e rocce da scavo per la loro gestione in qualità di sottoprodotto. Il Ministero della salute ha consultato il Consiglio superiore di sanità, che dovrà rilasciare il proprio parere in merito.
A partire dall'1o marzo 2016, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in commento, corredato delle prescritte relazioni e del parere favorevole del Consiglio di Stato, è stato trasmesso al Parlamento, ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, come atto di Governo n. 279.
- l'allineamento della normativa italiana a quella europea e un più stretto raccordo, proprio in termini normativi, con le procedure di valutazione di impatto ambientale;
- la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche prevedendo meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. In questo modo si evitano i lunghi tempi di attesa cui erano costretti i soggetti che operano nel settore delle terre e rocce da scavo, obbligati, finora, ad attendere la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle Autorità competenti;
- una stretta interazione tra i soggetti che operano nel settore delle terre e rocce da scavo e le strutture deputate ai controlli, prevedendo che, fin dalla fase di predisposizione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, i primi possano interagire con le Agenzie regionali e provinciali di protezione ambientale per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli previsti per legge;
- procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfino i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
- il rafforzamento del sistema dei controlli e una disciplina più dettagliata ed efficace per il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
- tempi certi in cui Arpa e Appa svolgano le attività di analisi.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Gian Luca Galletti.