Abusi edilizi: il silenzio comunale dopo la CILA è illegittimo
Tar Campania: la presentazione della Cila non dispensa l'ente locale dall'esercitare i suoi poteri repressivi contro le irregolarità, mentre risulta illecita la condotta dell'amministrazione che non riscontra entro 30 la diffida del vicino, il quale punta alla demolizione della veranda
Il comune deve compiere entro un mese le verifiche sulla CILA (comunicazione asseverata inizio attività) richieste nella diffida presentata dal condominio, e non può "far finta" di non vedere l'abuso edilizio perché la presentazione della CILA non lo dispensa dall'esercizio dei suoi poteri repressivi contro le irregolarità.
Lo ha stabilito il Tar Campania, che nella sentenza 522/2017 ha 'dato ragione' al condominio che chiedeva di verificare la legittimità di una veranda, da considerarsi abusiva come dai documenti allegati alla diffida, dove peraltro si evidenziava la necessità della sua demolizione, da ingiungere da parte dell'amministrazione locale dopo le verifiche di rito (entro 30 giorni dalla comunicazione). Se non si provvede alle demolizione, infine, è previsto l’intervento del commissario dalla prefettura a far abbattere l’abuso edilizio
La presenza della CILA, quindi, non inibisce - in virtù dell'art.27 del dPR 380/2001 - i poteri di controllo e repressione del comune, ove non sussistano i presupposti per l'effettuazione dei lavori tramite, appunto, comunicazione di inizio lavori asseverata. Nella fattispecie, quindi, andava ridimensionato il terrazzo che costituiva la copertura della veranda, per ottenere sanatoria.
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