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Agevolazioni prima casa: c'è più tempo per prendere il bonus! I chiarimenti ufficiali delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con una circolare di prassi, fornisce i chiarimenti sulle novità del Decreto Milleproroghe relative a imposta di registro, Iva e Irap per beneficiare del bonus prima casa

Come beneficiare delle proroghe del DL 228/2021 (Milleproroghe) e non perdere i benefici fiscali sulla prima casa?

Lo spiega, in una nuova circolare di prassi (la n.8/E/2022, scaricabile in allegato) il Fisco, che evidenzia come la sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”, introdotta appunto dal Milleproroghe 2022 per far fronte alle difficoltà dovute all’emergenza epidemiologica, resta valida anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022, anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga.

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Sospensione dei termini più ampi: tutte le proroghe per la prima casa

Dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 - evidenziano le Entrate - è in vigore una sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in cui rientrano, tra gli altri:

  • il periodo di 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il neoproprietario deve procedere alla vendita della vecchia abitazione acquistata, a sua volta, usufruendo dei benefici “prima casa”.

Esempi 'numerici' a corredo:

  • se l'acquisto dell’abitazione è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, i termini sono sospesi dal 23 febbraio 2020 per riprendere il loro decorso il 1° aprile 2022;
  • se l’acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, i termini sospesi inizieranno a decorrere direttamente il 1° aprile 2022.

La circolare, oltre a confermare la sospensione anche per il periodo anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga (1° gennaio 2022-28 febbraio 2022), chiarisce che il contribuente che nel frattempo abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni può ottenerne il rimborso.

 

Irap non corrisposta

L'Agenzia delle Entrate, nello stesso documento, comunica lo slittamento ulteriore del termine per regolarizzare gli omessi versamenti Irap per errata applicazione dell’esonero previsto dal DL 34/2020.

In particolare il Milleproroghe interviene sul DL 104/2020 (decreto Agosto) posticipando al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, nel caso in cui tali importi non siano stati versati per una erronea interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (c.d. Temporary Framework).


LA CIRCOLARE N.8/E/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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