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Bonus fiscali e CCNL Edilizia a braccetto e nuove regole per salute e sicurezza in cantiere

Il DL 13/2022 (Antifrodi 2) e il DL 146/2021 (Decreto Fiscale) hanno introdotto rilevanti novità ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei cantieri edili, con potenziali risvolti anche per quanto riguarda la fruizione dei bonus edilizi.

Riconoscimento dei bonus edilizi a determinate condizioni

Inserendo il comma 43-bis all’art.1 della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), l'art.4 del DL 13/2022 (Antifrodi Bis) ha introdotto nuovi obblighi a partire dal 28 maggio 2022, decorsi i 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Nello specifico, si dispone che i benefici fiscali previsti dal DL 34/2020 (Rilancio) e seguenti, inerenti i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art.51 del d.lgs. 81/2015.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Anche per il rilascio del visto di conformità e i soggetti responsabili verificano che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse.

L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.

 

Bonus fiscali e CCNL Edilizia a braccetto e nuove regole per salute e sicurezza in cantiere

 

I lavori edilizi interessati...

I lavori edili elencati nell’allegato X al D. Lgs. 81/08 comprendono:

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
  • la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

 

...e i relativi bonus collegati

Di conseguenza, oltre a tutti gli interventi relativi al Superbonus 110%, rientrano nel perimetro di cui sopra:

  • Interventi per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche 75%
  • Interventi Ecobonus-ristrutturazioni 50%;
  • Interventi relativi a ecobonus e sismabonus ordinari;
  • Impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di autoveicoli;
  • Interventi relativi al Bonus facciate 60%;
  • Bonus mobili (anche cumulato con il bonus ristrutturazioni);
  • Bonus Verde (sistemazioni a verde, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili).

 

Il provvedimento di sospensione

Il DL 146/2021 (cd. Decreto Fiscale) e la successiva conversione (legge 215 del 17 dicembre 2021) hanno inoltre introdotto rilevanti novità al d.lgs. 81/08 (TU Sicurezza sul Lavoro) per il contrasto del lavoro irregolare e violazioni in materia di salute e sicurezza.

Di fatto dal 21 dicembre 2021 è in vigore il nuovo art.14 del d.lgs. 81/08, completamente sostituito e recante il titolo: "Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori".

Queste le novità:

  • l’INL (ispettorato nazionale del lavoro) adotta il provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'ispezione, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I, che è stato interamente riformulato prevedendo ora anche ”l’importo somma aggiuntiva” per ogni violazione;
  • per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare;
  • nel caso di lavoro irregolare il provvedimento potrà essere revocato non solo previa regolarizzazione contrattuale dei lavoratori, ma anche in relazione agli obblighi di sorveglianza sanitaria, di formazione e informazione, nonché del pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari.
Bonus fiscali e CCNL Edilizia a braccetto e nuove regole per salute e sicurezza in cantiere

Ridefinizione e ampliamento della figura del preposto

Il DL 146/2021 ha modificato anche svariate norme di riferimento per la figura del Preposto, e precisamente quelli riferiti a:

  • individuazione (art.18);
  • nuovi obblighi (art.19)
  • formazione (art.37)
  • impatti che ne conseguono secondo l’articolo 26 per i lavori in appalto e subappalto.

Di fatto, l’individuazione del preposto dovrà avvenire tramite nomina formale e la possibilità di prevedere un compenso specifico per lo svolgimento delle attività, che sono incrementate in seguito alla riformulazione dell’articolo 19.

L'azione del preposto viene notevolmente ampliata sia in termini di natura comportamentale dei lavoratori che in riferimento a problematiche imputabili agli strumenti di lavoro. Egli dovrà:

  • intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

 

I nuovi obblighi formativi

Fra le modifiche dell’art.37 cit., oltre al nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, che dovrà essere pubblicato entro il 30 giugno 2022, rilevano il nuovo obbligo formativo per il datore di lavoro e l’adeguamento della formazione prevista per il preposto, sia in riferimento all’aggiornamento, che da quinquennale diventa biennale, sia in riferimento all’obbligatorietà di essere svolte interamente con modalità in presenza.

 

Attività in appalto e subappalto

La novità ex art.26 cit. è rappresentata dal fatto che anche i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), possono segnalare la mancata indicazione agli appaltatori ed eventuali subappaltatori nei propri documenti, fermo restando che per quest’ultimi è comunque è sconsigliato nominare un solo preposto in modo da garantirsi la copertura in caso di attività eseguite su più cantieri.


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