Controllo sui materiali in cantiere: il ruolo chiave della Direzione Lavori nel garantire sicurezza e collaudo
La realizzazione di un intervento di rinforzo strutturale richiede non solo il rispetto delle caratteristiche del manufatto esistente, ma anche la corretta applicazione delle normative tecniche e l’impiego di materiali qualificati e conformi. In questo contesto, la figura preposta ai controlli è il Direttore dei Lavori (DL), che ha il compito di vigilare sull’intero processo e di garantire che tutto sia tracciabile, documentato e collaudabile.
Il controllo dei materiali in cantiere è una delle responsabilità più rilevanti della Direzione Lavori, soprattutto negli interventi di rinforzo strutturale. Norme tecniche, documentazione di qualificazione e verifiche in opera concorrono a garantire sicurezza, tracciabilità e collaudabilità dell’opera. L’articolo analizza il quadro normativo di riferimento, i poteri e gli obblighi della DL e gli aspetti specifici legati all’impiego di sistemi strutturali certificati, evidenziando l’importanza della corretta posa e della documentazione finale per il collaudo statico.
Il ruolo del Direttore dei Lavori
Il Direttore dei Lavori è la figura tecnica incaricata dal committente, obbligatorio negli appalti pubblici, di maggiore responsabilità per il cantiere.
Gli obblighi del Direttore dei Lavori
Ricordiamo gli obblighi secondo il Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), il Codice Civile e le NTC 2018:
- Controllo tecnico, contabile e amministrativo: Verifica che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, conformi al progetto e al contratto, controlla la qualità dei materiali e delle lavorazioni, tiene la contabilità dei lavori e redige gli stati di avanzamento (SAL).
- Sorveglianza e coordinamento: Pianifica e gestisce le attività di cantiere, evitando interferenze tra imprese, impartisce istruzioni operative all’impresa esecutrice, coordina l’ufficio di direzione lavori (direttori operativi, ispettori) se presente.
- Verifica documentale e normativa: Accerta la conformità dei materiali (es. Marcatura CE, DoP, certificati) e garantisce il rispetto delle norme di sicurezza e del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
- Gestione delle varianti e sospensioni: Propone varianti tecniche al RUP quando necessarie e dispone sospensioni dei lavori in caso di gravi irregolarità o pericolo.
- Responsabilità legale e tecnica: Risponde civilmente e penalmente per errori di vigilanza (es. opere non conformi, violazioni urbanistiche).
I diritti del Direttore dei Lavori
Analizziamo i diritti della DL in cantiere:
- Autonomia tecnica: Opera in piena autonomia per garantire la corretta esecuzione, nel rispetto delle disposizioni del RUP.
- Accesso al cantiere e ai documenti: Ha diritto di accedere al cantiere in ogni momento e di visionare documenti, materiali e attrezzature.
- Richiedere prove e controlli: Può ordinare prove sui materiali e sulle opere per verificarne la conformità.
- Tutela professionale: Ha diritto a compenso adeguato e alla copertura assicurativa per responsabilità professionale.
Scendiamo nel merito dell’articolo 6 del DM 49/2018 che disciplina l’accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori.
Il DL deve verificare la conformità dei materiali alle prescrizioni contrattuali, alle norme tecniche e alle disposizioni legislative in merito ai prodotti da costruzione, anche tramite campionamento e prove.
L’accettazione, registrata nel giornale dei lavori e nei documenti contabili, avviene sulla base della documentazione fornita dall’esecutore (es. Marcatura CE, Dichiarazione di Prestazione, certificati di prova, rapporti di collaudo). In caso di dubbi sulla qualità o conformità dei materiali, il DL può disporre prove e controlli supplementari. Nel caso in cui i materiali non siano conformi deve rifiutarli e ordinarne la rimozione dal cantiere.

Certificazioni e qualificazione dei materiali e dei sistemi da costruzione
La documentazione che il Direttore dei Lavori riceve dall’impresa esecutrice varia in base alla tipologia di materiale e alla normativa di riferimento.
Per i materiali coperti da normativa armonizzata (o da ETA) la marcatura CE è la dichiarazione obbligatoria con cui il fabbricante del materiale chiarisce che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive/regolamenti UE applicabili (Regolamento UE 305/2011 per i CPR, prodotti da costruzione).
La Dichiarazione di Prestazione (DOP) accompagna sempre la marcatura CE e permette la libera circolazione nel mercato unico europeo.
ATTENZIONE.
Il certificato 3.1 (EN10204) è documento aggiuntivo: il certificato di collaudo è rilasciato dal produttore e attesta le caratteristiche meccaniche e chimiche di un lotto/partita di materiale, in base a prove eseguite. Riporta i risultati delle prove effettuate sul materiale fornito ed è utile per i controlli e la tracciabilità ma non sostituisce la marcatura CE.
Infine si ricorda che, in tutti gli appalti pubblici risulta obbligatoria la rispondenza dei materiali ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), ovvero deve garantire che si rispettino i requisiti ambientali per materiali, prodotti e processi costruttivi (es. contenuto di riciclato, riduzione impatti ambientali, gestione rifiuti).
Per quanto riguarda materiali o prodotti non coperti da una normativa armonizzata, nell’ambito dei sistemi di rinforzo, ad esempio i tessuti FRP, è necessario avere un CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) in quanto si sta certificando un MATERIALE innovativo che non è coperto da normative armonizzate. Il materiale innovativo deve soddisfare i requisiti minimi di sicurezza, qualità e prestazione e stabilisce i parametri meccanici e di durabilità riconosciuti ufficialmente.
Per il Sistema CAM® invece i materiali sono i materiali risultano tutti coperti da marcatura CE.
Tuttavia la Edil CAM Sistemi è stata qualificata dal Servizio Tecnico Centrale con Dichiarazione di Idoneità n°194/2023.
La Dichiarazione di Idoneità è un documento rilasciato dal Presidente del CSLP su parere del Consiglio, che attesta l’idoneità di un sistema costruttivo diverso da quelli previsti dalle NTC per uno specifico scopo.
È necessario nei casi descritti al 4.6 delle NTC2018 per gli “altri sistemi costruttivi”.
Questa scelta è stata dettata essenzialemnte da due aspetti:
- L’unicità della tecnologia di consolidamento attivo
- L’uso di nastri metallici presollecitati giuntati mediante crimpatura.
Requisiti e controlli nel caso di impiego di cuciture attive CAM®
Il sistema di rinforzo realizzato mediante la pretensione di nastri in acciaio Inox utilizza tutta componentistica a marcatura CE e che risponde ai Criteri Ambientali Minimi.
Tuttavia, il sistema di giunzione dei nastri avviene per crimpaggio, mentre a livello normativo è ammessa unicamente la giunzione tra elementi metallici tramite saldatura e bullonatura.
Nel caso specifico, inoltre, con la Dichiarazione di Idoneità n°194/2023rilasciata alla Edil CAM Sistemi Srl per il Sistema CAM®, al termine dei lavori il fabbricante (o impresa da essa autorizzata) è obbligato ad emettere la DCPO ovvero la Dichiarazione di Corretta Posa in Opera, necessaria per concludere l’iter del collaudo statico. Anche la posa in opera, infatti, è oggetto di controllo.
Sistema CAM®
Il Sistema CAM® è un sistema di rinforzo strutturale a comportamento attivo, basato sull’impiego di nastri in acciaio inox presollecitati, applicati esternamente agli elementi strutturali e giuntati mediante crimpatura meccanica. Il sistema consente di introdurre uno stato di compressione controllata nella muratura o nel calcestruzzo armato, migliorando la capacità resistente, la duttilità e il comportamento globale della struttura. È impiegato negli interventi di miglioramento e adeguamento sismico, consolidamento e ripristino strutturale, anche su edifici storici, ed è qualificato dal Servizio Tecnico Centrale mediante Dichiarazione di Idoneità, in quanto sistema costruttivo non riconducibile a soluzioni standard previste dalle NTC.
L’accertamento infatti non si esaurisce nel mero controllo dei materiali, ma si completa solo dopo la verifica che l’installazione sia avvenuta correttamente.
Nel caso quindi del sistema innovativo CAM®, la Direzione Lavori quindi è tenuta a controllare:
- La marcatura CE, la DOP e i CAM per i materiali
- La Dichiarazione d’Idoneità rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale sul Sistema
- La Dichiarazione di Corretta Posa in Opera rilasciata dall’installatore (Edil CAM Sistemi o impresa da essa autorizzata)
I documenti sono solo parte della filiera di controllo e della garanzia tecnica per l’intervento strutturale.
L’installazione effettuata dal produttore o da impresa da essa espressamente autorizzata all’uso del marchio CAM® rappresenta una garanzia per chi deve controllare l’ esecuzione dei lavori strutturali, evitando errori e ritardi operativi, assicurando la sicurezza dell’opera e consentendo la chiusura tecnico-amministrativa del collaudo.


FAQ
Quali documenti deve verificare la Direzione Lavori?
Marcatura CE, Dichiarazione di Prestazione, certificati di prova, eventuali CVT o Dichiarazioni di Idoneità, oltre alla rispondenza ai CAM negli appalti pubblici. La documentazione varia in funzione del materiale e del sistema adottato.
Come si integra il controllo dei materiali con la posa in opera?
La verifica non si limita ai prodotti, ma include le modalità di installazione. Nei sistemi strutturali complessi la corretta posa è parte integrante della prestazione e deve essere documentata e certificata.
Quali errori tipici deve evitare il progettista o la DL?
Affidarsi a documentazione incompleta, non verificare la posa, trascurare l’inquadramento normativo dei sistemi innovativi e sottovalutare l’impatto della certificazione finale sul collaudo statico.
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