Crollo dell'edificio: responsabili sia il progettista che il collaudatore. I dettagli
Cassazione: nel caso in cui la responsabilità del crollo di un edificio sia di due professionisti, devono rispondere entrambi del danno cagionato nell'esercizio dell'incarico
Se un edificio crolla, di chi è la responsabilità? Solo del progettista o anche del collaudatore? Lo chiarisce la Cassazione nell'ordinanza civile 25780/2019 depositata lo scorso 14 ottobre, e riferita al crollo di un capannone industriale (arcata centrale) con cedimento di parte della struttura, danni alle attrezzature interne e fermo del ciclo produttivo.
In questa controversia, si tratta di stabilire le responsabilità che hanno i soggetti citati in giudizio dalla società appaltatrice, ossia progettista e collaudatore, che avevano parimenti dato corso a determinare l'evento dannoso, visto che senza un errore nel progetto il danno non avrebbe potuto verificarsi, ma lo stesso sarebbe stato impedito nel caso di una condotta diligente del professionista che aveva provveduto al collaudo del manufatto.
In Appello, i due progettisti sono stati ritenuti responsabili in solido, ma secondo il collaudatore - che ricorre in Cassazione - la diversità di queste due condotte impedirebbe di configurare una solidarietà nel lato passivo, essendo quest'ultima piuttosto legata a condotte entrambe volte alla realizzazione dell'opera, a cui il collaudatore invece non partecipa.
Divisione delle responsabilità tra progettista e collaudatore
Per la Cassazione non è così, c'è concorso di colpa e le responsabilità vanno divise. Vediamo perché:
- l'eccezione sollevata dal collaudatore non può mirare a rimettere in discussione il ruolo causale rispetto all'evento, ossia al crollo del capannone:
- è l'unicità del fatto dannoso che rileva, non già l'identità delle condotte lesive, che ben possono essere non solo diverse tra loro, ma altresì prive di collegamento psicologico (Cass. 18899/ 2015). Correttamente dunque è istituito un vincolo di solidarietà tra la condotta del progettista e quella del collaudatore, quando entrambe abbiano contributo al medesimo evento, ossia al crollo del capannone.
In definitiva, si configura responsabilità di tipo solidale che vuole che a ciascuno di essi possa essere richiesto il risarcimento dell'intero danno. La chiave sta nell'art. 2055 comma 1 del codice civile, riservata da parte dell ordinamento alla regolamentazione dei casi di concorso nella causazione dei danni. La norma prevede la responsabilità solidale di entrambi i soggetti che abbiano concorso a cagionare il danno.
Se, quindi, due condotte autonome e distinte hanno causato un danno le sue conseguenze andranno imputate ad entrambi i soggetti che hanno posto in essere le condotte.
L'ORDINANZA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF