Edilizia scolastica: il riepilogo su tutti i finanziamenti possibili
L'Anci ha pubblicato una nota di approfondimento su: programmazione unica triennale 2018/2020 (mutui BEI), fondo per le verifiche di vulnerabilità e progettazione degli enti locali e decreto interministeriale sulla messa in sicurezza antincendio
La nota di sintesi, molto interessante, contiene un riepilogo sulle ultime misure di finanziamento sul tema della sicurezza degli edifici scolastici.
Nella nota si approfondiscono il tema della programmazione unica triennale 2018/2020 (mutui Bei), quello del fondo per le verifiche di vulnerabilità e progettazione degli enti locali e l'approfondimento sul recente decreto interministeriale sulla messa in sicurezza antincendio.
1. Finanziamenti programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020
Il riferimento normativo è il decreto del MEF, di concerto con MIUR e MIT, del 3 gennaio 2018 pubblicato nella GU del 4 aprile, con il quale sono stabilite le procedure e i criteri per la definizione della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020.
Le risorse rese disponibili sul cap.7106 del MIUR ammontano complessivamente a 1,7 mld di euro.
Le Regioni saranno autorizzate a stipulare mutui, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la finalità di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di edifici scolastici, nonché per la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici.
Il decreto stabilisce precisi requisiti di priorità per la ripartizione delle risorse. Si evidenzia che gli enti locali dovranno porre la massima attenzione all’uscita dei bandi regionali, che avverrà nei prossimi giorni, tenendo presente che, in ogni caso, è utile partecipare per ottenere l'inserimento degli interventi nella programmazione, infatti la graduatoria così formata che sarà valida per tre anni, potrà essere utilizzata anche per ulteriori finanziamenti e sarà possibile, di anno in anno, scalare la graduatoria con il miglioramento del livello progettuale posseduto.
2. Avviso pubblico finanziamento verifiche vulnerabilità sismica e progettazione eventuali interventi adeguamento antisismico – edifici scolastici zone a rischio sismico 1 e 2
Il riferimento normativo è l'art.20-bis del decreto-legge 8/2017, che ha stanziato le risorse per l'effettuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi che risulteranno necessari a seguito delle verifiche.
Il comma 4 stabilisce che entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 189/2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.
Sul sito del MIUR è stato pubblicato l'avviso pubblico al quale gli enti dovranno rispondere per essere inseriti nella graduatoria dei beneficiari. Il portale per l'inserimento dei dati sarà accessibile dal 4 maggio 2018 fino alle ore 15 del 5 giugno 2018. In seguito, il MIUR trasferirà gli elenchi e la graduatoria delle domande al Dip. Casa Italia, che individuerà gli interventi ammessi al finanziamento per la zona 1 e successivamente per la zona 2.
In ultimo, le risorse per gli interventi di adeguamento/miglioramento o sostituzione potranno essere richieste, nell'ambito della programmazione nazionale unica degli interventi in edilizia scolastica predisposta in attuazione dell'art.10 del decreto-legge 104/2013.
3. Normativa antincendio applicata agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido
Il ddecreto del Ministero dell'Interno del 21 marzo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 marzo 2018, ha impartito le indicazioni programmatiche per la messa a norma antincendio delle scuole e degli asili nido.
Il decreto prende atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto sia il termine di adeguamento alla normativa antincendio (prescrizioni indicate dal decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992) sia il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido (prescrizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera a, del decreto ministeriale 16 luglio 2014).
Il decreto, quindi, suddivide in tre livelli di priorità le disposizioni di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole.
4. Fondo progettazione Enti Locali
Il Fondo per la progettazione degli enti locali, istituito dal comma 1079 della Legge di Bilancio 2018 e dotato di 30 milioni di euro totali per il periodo 2018-2030, è destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche, con cofinanziamento statale massimo pari all'80%.
Sono ammessi anche progetti di demolizione e ricostruzione, pur mantenendo la stessa destinazione d'uso, così come i progetti finalizzati all'adeguamento degli edifici alla normativa sismica, o anche la messa in sicurezza edile ed impiantistica.
Per le Città Metropolitane e le Province, le risorse sono già assegnate, mentre i Comuni dovranno manifestare il proprio interesse a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico. Per tutti, le modalità e i termini per l’accesso al fondo saranno definiti con un decreto direttoriale di prossima pubblicazione sul sito del MIT.
5. Normativa messa in sicurezza antisismica (NTC 2018)
In virtù di quanto disposto dal decreto del MIT del 17 gennaio 2018 - aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni, in sostituzione della precedente circolare 2 febbraio 2009, n. 617, dovrà essere emanata a breve la circolare applicativa delle NTC 2018. Tale circolare potrà, tra l’altro, affrontare in modo risolutivo questioni problematiche riconducibili a pronunce della dottrina e della giurisprudenza contrastanti.
Tra le novità delle NTC 2018, infatti, vi è l'esatta individuazione degli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere raggiunti in caso di “miglioramento” (riservato agli immobili storici) o di “adeguamento” degli edifici scolastici esistenti, pari rispettivamente ai valori di 0,6 e 0,8.
Come già evidenziato dalla Protezione Civile, la verifica di vulnerabilità sismica è obbligatoria ma non lo è l'intervento e "la necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere ... sarà tenuta in considerazione nella redazione dei piani triennali ed annuali ... nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa insicurezza antisismica ...".
Nelle NTC 2018 (punto 8.4.3) sono così definiti gli interventi in presenza dei quali l'adeguamento sismico è obbligatorio:
- a) sopraelevare la costruzione;
- b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
- c) apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%;
- d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente;
- e) apportare modifiche di classe d'uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.
In assenza di tali interventi, l’adeguamento sismico non è obbligatorio.