Le modifiche sulla reazione al fuoco introdotte dal D.M. 14 ottobre 2022
Il D.M. 14 ottobre 2022 ha introdotto importanti modifiche in tema di classificazione della reazione al fuoco ed omologazione dei materiali nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi prevedendo, per i prodotti da costruzione, un unico sistema di classificazione europeo.
Prevenzione incendi: vi sono novità sostanziali sull'omologazione dei materiali
Il 27 ottobre 2022 (il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022) è entrato in vigore il D.M. 14 ottobre 2022 recante «Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, al decreto del 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio e al decreto 3 agosto 2015 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
Il provvedimento ha apportato importanti modifiche al Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015) e ai provvedimenti relativi alla Classificazione di reazione al fuoco (D.M. 26 giugno 1984 e D.M. 10 marzo 2005), aggiornando la normativa sulla classificazione italiana della reazione al fuoco prevedendo, per i prodotti da costruzione, un unico sistema di classificazione europeo per i prodotti da costruzione, che diventano classificabili ricorrendo esclusivamente alle classi europee secondo la norma UNI EN 13501-1.
La norma UNI EN 13501-1:2019 «Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco», descrive il procedimento di classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione compresi i prodotti contenuti negli elementi da costruzione, con l'eccezione dei cavi di alimentazione, controllo e comunicazione che sono trattati nella UNI EN 13501-6.
In particolare, il D.M. 14 ottobre 2022 ha introdotto importanti modifiche in tema di classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, consentendo, come indicato nel preambolo al decreto, di applicare i metodi di prova e di classificazione, di cui al sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco riportato in allegato al regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, al fine di conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti al requisito di base «Sicurezza in caso d’incendio» del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.
Inoltre, per quanto applicabile e consentito dalle procedure di prova al fuoco disponibili, prendere in considerazione le prestazioni dei prodotti da costruzione comprese quelle direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi emessi in caso d’incendio.
Infine, provvede a rimodulare le categorie e tipologie di materiali e manufatti assoggettati alle norme italiane di reazione al fuoco, come a tutt’oggi previste dall’allegato A2.1 del D.M. 26 giugno 1984, tenendo anche conto delle moderne tipologie di produzione, nonché dei materiali e manufatti innovativi.
La reazione al fuoco
Secondo la definizione del punto 1 del paragrafo G.1.13 dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 (cd. «Codice di prevenzione incendi»), la reazione al fuoco è «una delle misure antincendio di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza in condizione di incendio ed in particolare nella fase di prima propagazione dell’incendio (pre-flashover). Essa esprime il comportamento di un materiale che, con la sua decomposizione, partecipa al fuoco al quale è stato sottoposto in specifiche condizioni».
Come indicato al paragrafo S.1.1 del Codice di prevenzione incendi «La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase iniziale dell’incendio, con l’obiettivo di limitare l’innesco dei materiali e la propagazione dell’incendio. Essa si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni d’uso finali, con particolare riguardo al grado di partecipazione all’incendio che essi manifestano in condizioni standardizzate di prova».
Secondo la definizione del punto 2.2 del D.M. 26 giugno 1984, analoga a quella riportata al punto 1.10 del D.M. 30 novembre 1983, la reazione al fuoco è il «grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili».
Modifiche al D.M. 26 giugno 1984
L'articolo 1 del D.M. 26 giugno 1984 definisce lo scopo del decreto, che è quello di stabilire i criteri e le procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l’omologazione dei materiali, ricorrendo all’utilizzo di prove al fuoco normalizzate riferite a scenari d’incendio all’interno delle opere da costruzione. L'articolo modificato dal D.M. 14 ottobre 2022 specifica che il loro utilizzo è relativo alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed include anche i rischi derivanti dai fumi emessi in caso d'incendio. Inoltre, per quanto concerne la valutazione delle prestazioni relative al comportamento al fuoco delle facciate, stabilisce che risulta utilizzabile la classificazione europea secondo la norma EN 13501-1 nelle more dell’emanazione di un dedicato sistema armonizzato di classificazione europeo.
Il D.M. 14 ottobre 2022 apporta modifiche alla definizione di «marchio di conformità» di cui al punto 2.6 dell'articolo 2 del D.M. 26 giugno 1984, introducendo, tra i dati che devono essere indicati, la denominazione commerciale univoca del prodotto omologato o certificato ai sensi dell’articolo 10 (che stabilisce le procedure di classificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione) e gli estremi dell’omologazione o del certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 10. È inoltre specificato che il produttore non può individuare altri prodotti con la denominazione commerciale utilizzata per l’omologazione o per la certificazione ai sensi dell’articolo 10.
Per quanto concerne la conservazione presso il laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'interno della campionatura testimone, il nuovo punto 2.8 stabilisce che può essere eliminata dopo tre anni (non più cinque) dal rilascio della certificazione di prova.
All'articolo 3 e all'articolo 5 del D.M. 26 giugno 1984, viene precisato che l’aggiornamento, rispettivamente, dei riferimenti ai metodi di prova e ai criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali è stabilito con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, avendo cura anche di stabilire i tempi transitori necessari per l’adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.
L'articolo 10 del D.M. 26 giugno 1984 aggiorna le procedure di classificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione, aggiungendo all'elenco precedente (materiali già in opera, materiali per usi specifici, materiali per usi limitati nel tempo, materiali di limitata produzione) i prodotti da costruzione per cui non si applica la procedura ai fini della marcatura CE di cui al regolamento (UE) n. 305/2011.
Il nuovo articolo 10 prevede inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico consultivo con decreto del direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica a cui partecipano rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei laboratori legalmente autorizzati, finalizzato a garantire l’uniformità delle procedure tecnico-amministrative attinenti alla certificazione.
Infine, viene aggiornato l’elenco di cui all'allegato A2.1 delle tipologie dei materiali e relativi metodi di prova per la classificazione.
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Nei prossimi paragrafi si parlerà delle modifiche dai D.M. del 2005 e del 2015, oltre al requisito della «sicurezza in caso d'incendio» e a un riepilogo delle novità introdotte dal D.M. di ottobre '22
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