Modello unico CILA-Superbonus e professionisti tecnici, a noi due: novità, responsabilità, chiarimenti
La possibilità di utilizzare il modulo CILA-S vale solo per gli interventi legati al Superbonus 110% e non per tutte le restanti forme di detrazioni fiscali
Nuovo modello CILA-S dentro, stato legittimo edilizio "fuori"
Sappiamo bene che, dallo scorso 5 agosto, per dare avvio agli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico legati alle agevolazioni Superbonus 110%, è obbligatorio completare il modulo unificato e standardizzato della CILA-Superbonus, denominato CILA-S.
Il modulo è frutto di quanto disposto dagli art.33 e 33-bis del DL 77/2021, convertito dalla legge 108/2021 e in vigore dal 31 luglio scorso.
Non solo: tramite questa 'semplificazione', cioè con l'adozione del modello CILA-S, si esclude anche l’obbligo di attestare lo stato legittimo di conformità urbanistica, così come era previsto dall'art.9 comma 1-bis del Testo Unico Edilizia (dpr 380/2001).
Cosa si può attuare col modello CILA-S
Gli interventi attuabili con CILA-S, che vengono quindi equiparati a quelli di manutenzione straordinaria ex art.3 comma 1 lett.b) del dpr 380/2001 (oggi assentibili con CILA), sono tutti quelli inerenti:
- la riqualificazione energetica (Ecobonus 110%);
- la riduzione del rischio sismico (Sismabonus 110%);
- tutti gli interventi trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus 110% previsto dall’art. 119 del DL 34/2020 che possono anche riguardare parti strutturali e prospetti degli edifici.
Restano off limits tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione con o senza aumento di volumetria.
NB 1 - Serve la CILA-S anche per interventi di manutenzione ordinaria cioè in regime di edilizia libera (art.6 TUE, come isolamento della copertura, pannelli solari termici e fotovoltaici, sostituzione caldaia, installazione ascensori, sostituzione infissi, ecc.).
NB 2 - Il modello CILA-S è utilizzabile esclusivamente per gli interventi legati al Superbonus 110% e non per tutte le restanti forme di detrazioni fiscali, come Bonus Ristrutturazioni 50%, Ecobonus 65%, Sismabonus “normali” e Bonus Facciate, che dovranno comunque rispettare lo stato legittimo come normalmente avviene.
Le modifiche del modello CILA-S
Le novità principali rispetto al classico modello CILA sono:
- l'eliminazione dell’attestazione dello stato legittimo;
- l'integrazione dell’attestazione della legittima edificazione;
- le modifiche alla documentazione da allegare.
In merito alla documentazione, si evidenzia la mancanza degli elaborati progettuali. Infatti nel modello si legge:
Essendo prevista la mera descrizione dell’intervento, senza nessuna planimetria dello stato dei luoghi, il SUE/SUAP dovrà - per controllare lo stato legittimo - effettuare un sopralluogo vero e proprio.
Modello CILA-S e professionista tecnico: responsabilità e consigli
Per quel che riguarda le responsabilità dei professionisti sulle difformità urbanistiche dell’edificio, al momento non sembra esserci un rischio per il tecnico incaricato, non essendo più richiesta un’esplicita dichiarazione in merito. Il professionista, infatti, deve attestare solo la conformità dell’intervento che si va a realizzare e non dello stato dell’immobile (stato legittimo).
Il decreto precisa però che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. Significa che eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e puniti, anche se non vi è obbligo da parte del tecnico di accertarli preventivamente.
In definitiva, laddove in sede di svolgimento dell’incarico il professionista rilevi la presenza di difformità, si consiglia di valutarne l’entità e successivamente darne opportuna comunicazione al Committente evidenziando l’obbligo di procedere, laddove possibile, a presentare un titolo edilizio in sanatoria prima del titolo necessario all’esecuzione dei lavori del Superbonus.
Varianti e agibilità
Importanti novità:
- nel caso di varianti in corso d’opera, non dovrà essere annullata la pratica avanzata ma, per le modifiche, sarà sufficiente presentare una nuova comunicazione che costituisce integrazione alla CILA-S già presentata (possibilità NON prevista per la CILA ordinaria);
- per la coclusione dei lavori, non è necessaria la presentazione della segnalazione certificata di agibilità (SCA) prevista dall’art 24 TUE che attestava la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.
CILA-SUPERBONUS: riepilogo delle principali novità
- Gli interventi del Superbonus 110 sono stati equiparati a manutenzione straordinaria e possono essere avviati a seguito di presentazione della CILA-Superbonus, ad eccezione di quelli concernenti demolizione e ricostruzione.
- Con il modulo CILA-S, rispetto al modello ordinario di CILA classico, non è più necessario attestare lo stato legittimo, ma basta la dichiarazione del progettista di conformità del nuovo intervento da realizzare.
- Per gli immobili realizzati dopo il 1 settembre 1967 devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (ad esempio la data di rilascio).
- Per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione che attesta che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967
la documentazione progettuale da allegare è molto semplificata.- L'elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare.
- Per gli interventi di edilizia libera, basta solamente una descrizione dell’intervento nel modulo CILAS.
- Può essere utilizza la CILAS anche per opere strutturali per le quali sarebbe stata necessaria una SCIA.
- Eventuali varianti possono essere integrate a fine lavori all’interno della stessa CILA-Superbonus.
- Alla fine dei lavori non è richiesta la SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità).
Blumatica Pratiche Edilizie: software CILA Superbonus 110%
Per avviare tutti gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico legati al Superbonus 110%, Blumatica mette a disposizione il software Blumatica Pratiche Edilizie tramite cui è possibile completare il modulo unico CILA-S, aggiornarlo con i dati della pratica e dei soggetti coinvolti ed infine generare un unico PDF da inviare all’amministrazione.
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