Nuovo regime forfettario: nel 2019 si rientra anche se si gestisce una SRL, nel 2020 no. I dettagli
Agenzia delle Entrate: la presenza della causa ostativa al regime forfettario va valutata con riferimento non al periodo d'imposta precedente, ma a quello corrente: quindi la decadenza, se fosse accertata, scatterebbe nel 2020
Arrivano altri, importanti chiarimenti dal Fisco per i professionisti tecnici che, nonostante il controllo o la gestione di una società a responsabilità limitata, abbiano i requisiti numerici per entravi.
Con la risposta 146/2019, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente, in possesso del prescritto requisito reddituale, può applicare il regime forfetario nel 2019, anche se titolare del 50% di una Srl, di cui è anche co-amministratore disgiunto. Regime agevolato dal quale, invece, decadrebbe l’anno prossimo, sempre che non rimuova la causa ostativa.
Ingegnere in possesso del 50% di una Srl
Il caso affrontato è quello di un ingegnere libero professionista (codice Ateco 71.12.10), il quale possiede anche il 50% di una srl che svolge attività di consulenza e sviluppo di progetti per la produzione di energia elettrica tradizionale e da fonti rinnovabili (codice Ateco 71.12.20), di cui è amministratore disgiunto insieme all’altro socio.
Considerato che l’attività dell’istante è direttamente riconducibile a quella della società, il contribuente chiede cosa s’intenda per “controllo diretto o indiretto” e, in particolare, quali siano gli elementi che devono essere considerati ai fini della qualificazione del controllo, per poter continuare ad applicare il regime forfettario, considerato che nel 2018 ha realizzato un volume di compensi non superiore al limite previsto dalla legge e di non rientrare in nessuna delle altre cause di esclusione (art.1, commi da 54 a 89, legge 190/2014).
Per il Fisco regime forfettario accessibile anche a chi possiede il 50% di una Srl
Si parte dal concetto che il regime fiscale di vantaggio non può essere applicato dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Attenzione però: affinché operi questa causa ostativa è necessaria la compresenza di:
- controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
- esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Quindi, nel caso specifico, il possesso di una partecipazione al 50% determina una forma di controllo di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile. Per quanto riguarda la seconda condizione, dal momento che i codici Ateco delle due attività (dell’istante e della srl controllata) appartengono alla medesima sezione, la riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente, considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario dovrà percepire compensi in veste di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
In definitiva, ssendo integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57, art.1, legge 190/2014, come chiarito anche dalla circolare 9/2019 delle Entrate, l’istante-ingegnere decadrà dal regime forfetario, ma a partire dal periodo d’imposta 2020, ai sensi del successivo comma 71 del medesimo articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfettario nel periodo d’imposta 2019, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata quest’anno e, se accertata, comporterà la decadenza dal regime agevolato a partire dall’anno prossimo, sempre che permanga la causa ostativa.
Ma attenzione al finale: qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo, ivi compreso per l’attività di amministratore, da parte dell’istante alla s.r.l. controllata a partire dalla data di pubblicazione del documento di prassi e se l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.