Sentenza Consiglio di Stato. Solo gli Ingegneri possono Progettare Opere Idrauliche.
Ingegneri e Opere Idrauliche
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha mandato una nota allegando la Sentenza del Consiglio di Stato, 21 novembre 2018 n.6593 che chiarisce la competenza degli Ingegneri per i calcoli idraulici e sulla progettazione di opere idrauliche fluviali e l’incompetenza degli Architetti in tema di progettazione di opere idrauliche.
Infatti, la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 21 novembre 2018 n.6593 ha fissato importanti punti- fermi in materia di competenze professionali sulle opere idrauliche, riconoscendo l'esclusiva privativa professionale degli Ingegneri al riguardo.
La pronuncia in commento è degna di rilievo perché si caratterizza per un particolare e approfondito studio della disciplina di riferimento e del riparto di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti.
La Sentenza scaturisce da una vicenda legata da un procedimento giudiziario in cui l’impresa seconda classificata aveva impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale l'aggiudicazione, disposta in favore della prima classificata, della procedura aperta indetta dalla Comunità Montana "Monte Santa Croce" di Roccamonfina (CE) per l'appalto dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e per la messa in sicurezza e tutela delle risorse naturali del fiume Peccia.
La ricorrente contestava la circostanza che l'offerta tecnica presentata dall'impresa aggiudicataria - relativa a migliorie da apportare al progetto esecutivo - fosse stata sottoscritta da un Architetto, anziché da un Ingegnere, trattandosi di opere di ingegneria idraulica.
Tale Sentenza chiarisce e specificala competenza tra Ingegneri e Architetti.
Infatti, ne risulta confermata la competenza specifica e generale degli Ingegneri (ad esempio) sulle costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognature e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, le opere industriali; è invece attribuita alla sfera esclusiva degli Architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali, ma con concorrente competenza degli Ingegneri per la parte tecnica degli interventi.
In allegato si riporta testualmente la nota trasmessa dal CNI con la relativa Sentenza.
Buona lettura …
NONOSTANTE LA DOVUTA PRECISAZIONE SULLE COMPETENZE, SI RIBADISCONO GLI OTTIMI RAPPORTI CON L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI MESSINA.
CON L’OCCASIONE SI FORMULANO AL NUOVO PRESIDENTE ARCH. CATERINA SARTORI LE PIU’ VIVE FELICITAZIONI PER LA RECENTE NOMINA.