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Superbonus 110% sull'edificio singolo senza agibilità e abitabilità: il Fisco passa la palla al Comune

Agenzia delle Entrate: esula dalle prerogative dell'interpello l'appuramento delle caratteristiche tecniche di un intervento ai fini del suo corretto inquadramento in ambito edilizio incluso l'accertamento delle condizioni previste ai fini dell'applicazione dell'art.24, comma 1 del dpr 380/2001 all'edificio

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La risposta n.167/2021 del 10 marzo dell'Agenzia delle Entrate, per certi versi, ricalca la n.168 visto che conferma le novità della Legge di Bilancio 2021 in materia di autonomia e edifici posseduti da un unico proprietario.

 

Senza agibilità che si fa?

Ma la differenza è che in questo caso si tratta di un edificio unifamiliare composto da due unità immobiliari distintamente accatastate di cui una classificata nella categoria catastale A/3 (abitazione) e l'altra nella categoria catastale C/6 (autorimessa adibita a pertinenza), facenti parte di un unico corpo di fabbrica ed entrambe servite da impianto di riscaldamento. L'edificio, realizzato con licenza di costruzione, rilasciata il 26 agosto 1969, risulta essere conforme al progetto di costruzione, ma privo del certificato di agibilità/abitabilità.

L'Istante intende effettuare interventi trainanti di coibentazione dell'involucro e sostituzione dell'impianto di riscaldamento, nonché interventi trainati di installazione di impianto fotovoltaico con relativo accumulatore e sostituzione degli infissi. Con documentazione integrativa, presentata fa presente di non essere ancora in possesso del titolo che assente i lavori.

Secondo il contribuente, le detrazioni spettano anche se gli immobili sono privi del certificato di agibilità/abitabilità, considerato che la condizione essenziale al riguardo è che gli immobili esistano e siano regolarmente accatastati, e che gli stessi siano stati realizzati in maniera conforme al progetto di costruzione autorizzato dagli organismi competenti il 26 agosto 1969.

Le Entrate restano 'molto' sul vago, segnalando che:

  • l'art.24 comma 1 del dpr 380/2001 (TU dell'edilizia), così come da ultimo sostituito dall'art.3, comma 1, lettera i), del d.lgs. 222/2016, prevede che la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata di agibilità richiesta al SUAP del comune entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori;
  • esula dalle proprie competenze (quindi dalla risposta) il corretto inquadramento delle condizioni da rispettare e della qualificazione delle opere edilizie, attribuite al comune o ad altro ente territoriale competente in materia di qualificazione dell'opera edilizia e rispetto delle disposizioni urbanistiche, poiché presuppone valutazioni di natura tecnica che sono fuori dalle competenze del Fisco;
  • gli interventi che possono fruire della detrazione maggiorata del 110% devono essere eseguiti in conformità alla normativa urbanistica ma, nel caso in esame, fermo restando che gli interventi di cui trattasi dovranno essere eseguiti in conformità alla normativa urbanistica, si rileva che l'Istante non risulta ancora essere in possesso del titolo amministrativo che assente i lavori.

 


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L'ammontare massimo di spesa

L'altro chiarimento interessante riguarda l'ammontare massimo della spesa. Il Fisco infatti segnala la necessità di sommare gli importi previsti per ogni intervento (risoluzione 60/E/2020), fermo restando che il detto ammontare massimo deve riferirsi a ciascuna unità immobiliare e alla sua pertinenza, anche se quest'ultima risulta censita separatamente.

 

LA RISPOSTA N.167/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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