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FASCICOLO DEL FABBRICATO: in Puglia diventa obbligatorio per tutte le nuove costruzioni

Con la pubblicazione della Legge Regionale 27/2014 del 20 maggio scorso, in Puglia, tutti i proprietari di immobili pubblici e privati saranno obbligati, in caso di nuova costruzione, a far redigere il fascicolo del fabbricato.

Con la pubblicazione della Legge Regionale 27/2014 del 20 maggio scorso, in Puglia, tutti i proprietari di immobili pubblici e privati saranno obbligati, in caso di nuova costruzione, a far redigere il fascicolo del fabbricato.
 
Con questa decisione la Regione Puglia punta l’attenzione sulla salvaguardia della sicurezza e sulla qualità delle strutture convinta che solo attraverso la conoscenza del patrimonio edilizio sia possibile perseguire una reale attività di prevenzione e protezione dal rischio sismico.
 
Ma cosa si intende esattamente per FABBRICATO?
Nella Legge si specifica subito cosa si intende per fabbricato definendolo come l’insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo.
 
Secondo la nuova normativa regionale il fascicolo, redatto in formato cartaceo o elettronico, dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, nonché i dati dei relativi atti autorizzativi, nonché gli estremi e l’oggetto degli atti autorizzativi comunque denominati.
Sarà poi obbligo del proprietario (o altro soggetto delegato) aggiornarlo qualora si effettuino modifiche significative dello stato di fatto e/o della destinazione d’uso dell’intero fabbricato o di parte di esso.
 
Una volta redatto, il fascicolo dovrà essere depositato presso l’amministrazione pubblica responsabile e tenuto, in copia, presso l’edificio nel caso di edifici pubblici, e presso l’amministratore di condominio o, in sua mancanza, da un proprietario delegato, nel caso di edifici privati.
 
Oltre al fascicolo del fabbricato, la legge specifica che occorrerà redigere anche la cosiddetta “scheda di sintesi” contenente appunto una sintesi delle informazioni presenti nel fascicolo il cui mancato deposito comporterà la sospensione del procedimento per il rilascio del certificato di agibilità.
 
Edifici esistenti
Nell’art. 3 comma 7 la Legge Regionale estende l’obbligo del fascicolo del fabbricato anche ad edifici esistenti ed in particolare a quelli pubblici o privati a uso pubblico elencati nella deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2011, n.1214, con obbligo di redazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della LR n.24/2014
Gli edifici in questione saranno:
- edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile,
- strutture ospedaliere e sanitarie,
- strutture civili per la gestione delle emergenze,
- strutture militari
- infrastrutture,
- edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso,
- strutture industriali.
 
I Comuni poi avranno facoltà di estendere l’obbligo di redazione del fascicolo ad altri edifici pubblici o privati ricadenti in aree a rischio di dissesto idrogeologico o ad alta sismicità.
 
La “Scheda informativa” per gli edifici esistenti
Per tutti i fabbricati esistenti per i quali non è obbligatoria la redazione del fascicolo del fabbricato, la legge prevede che entro di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, venga redatta, a cura dei proprietari, avvalendosi di tecnici in possesso di idoneo titolo professionale, la “Scheda informativa” del fabbricato, il cui modello è predisposto dalla Regione Puglia e nella quale sono riportati i seguenti dati:
a. anno di costruzione;
b. titolo abilitativo;
c. provvedimenti autorizzativi;
d. destinazione d’uso delle unità immobiliari;
e. tipologia della struttura portante dell’edificio;
f. tipologia degli orizzontamenti (solai, volte, di copertura ed interpiano);
g. numero dei piani;
h. categoria del terreno di fondazione (decreto ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, punto
3.2,”Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”);
i. interventi di modifiche strutturali eventualmente eseguiti e loro titoli autorizzativi;
j. estremi del collaudo statico;
k. estremi del certificato di abitabilità e/o d’uso;
l. referto tecnico di verifica della condizione statica attuale.
 
Come il fascicolo, anche questo documento dovrà essere aggiornato nel caso mutino i dati in esso riportati e conservato presso l’amministratore di condominio o il proprietario.

Il mancato rispetto degli obblighi introdotti dalla legge implica una multa da 5 mila a euro 50 mila euro.
 
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