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POS e Professionisti: 500 euro la sanzione per chi trasgredisce

nel disegno di legge 1747 presentato in Senato il 22 gennaio scorso previste sanzioni per i professionisti che non si adeguano all'obbligo del POS

 

Per tutti i professioni sprovvisti di Pos (l'apparecchio che consente di pagare con il bancomat), previste sanzioni fino 1500 euro e rischio di sospensione dell’attività.
 
È quanto contenuto nel disegno di legge 1747 presentato in Senato il 22 gennaio scorso.
 
L’obbligo, per i professionisti, di accettare pagamenti effettuati tramite bancomat per tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro, era entrato in vigore, lo scorso primo luglio 2014.
Un obbligo, però, non correlato a nessuna sanzione né a sistemi premianti, che di fatto non ha portato a quella auspicata diffusione del POS come strumento di tracciabilità dei pagamenti all’interno della più ampia strategia di trasparenza richiesta da più voci.
 
Alla luce dei dati emersi sulla diffusione delle transazioni con carte di pagamento e al fine di concretizzare l’effettiva applicazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 sull’obbligo del POS, lo scorso 22 gennaio è stato presentato al Senato un disegno di legge dai senatori Aiello, Gentile, Bilardi e Di Giacomo.
 
Una proposta semplice, che premia con uno sconto fiscale i “meritevoli” e sanziona chi non si adegua alla normativa.
Un modo per premiare i professionisti ma al contempo per tutelare il consumatore o il fruitore del servizio nel caso venga negata la legittima possibilità di procedere al pagamento mediante gli strumenti elettronici previsti dalla legge.
 
Secondo l’articolo 1 della bozza che definisce gli aspetti incentivanti si stabilisce che chi utilizza il POS avrà diritto a detrarre dall’imponibile reddituale il costo percentuale di ciascuna transazione eseguita tramite questo strumento di pagamento.
 
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori per chi è sprovvisto di POS, viene introdotta una prima ammenda di 500 euro (a rilevare l’irregolarità può essere la Guardia di Finanza durante controlli di routine o a seguito di segnalazioni da parte dei clienti). Una volta pagata la sanzione ci sono 30 giorni di tempo per adeguarsi e 60 giorni per comunicare alla Guardia di Finanza l’avvenuta installazione. In caso di mancato adeguamento o comunicazione scatta una seconda ammenda, questa volta di mille euro, e l'esercente o professionista ha ancora un mese di tempo per mettersi in regola. In caso di ulteriore inadempimento scatta infine la sospensione dell’attività professionale o commerciale sino al completo adeguamento alla normativa in materia.
 
Si riporta di seguito la bozza con i due articoli integrali:

Art. 1. - Benefici fiscali derivanti dall'uso di strumenti di pagamento elettronici
1. I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che, in adempimento dei commi 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, utilizzano quale forma di pagamento gli strumenti elettronici di cui ai medesimi commi 4 e 5, hanno diritto ad agevolazioni fiscali consistenti nella detrazione dall'imponibile reddituale del costo percentuale di ciascuna transazione eseguita per il tramite dei suddetti strumenti di pagamento.

Art. 2. - Sanzioni derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, sui quali, ai sensi del citato articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, grava l'obbligo di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori a 30 euro e che ancora non abbiano provveduto a munirsi di adeguati mezzi a tale scopo destinati, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 500, con obbligo di adeguarsi alle vigenti previsioni normative in materia entro trenta giorni dalla notifica della sanzione stessa.
2. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 ha luogo a seguito di segnalazione da parte del fruitore del servizio cui sia stata negata la possibilità di pagare per il tramite di strumenti elettronici importi superiori a 30 euro. A tal fine, l'utente del servizio deve segnalare la violazione di legge ai competenti uffici della Guardia di finanza, i quali provvedono alle opportune verifiche e alla conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, laddove sia stata accertata la violazione di legge. I controlli afferenti la dotazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 di adeguati strumenti di pagamento elettronici possono avere luogo anche su impulso della stessa Guardia di finanza senza necessità di preventive segnalazioni, con conseguente irrogazione di sanzione amministrativa laddove venga accertata la violazione.
3. Entro i sessanta giorni successivi alla notifica del provvedimento sanzionatorio di cui al comma 1, il soggetto sanzionato deve dare comunicazione, all'ufficio che ha irrogato la sanzione, dell'avvenuto adeguamento con le modalità comunicate nella sanzione notificata.
4. In caso di mancata comunicazione o nel caso in cui, entro il termine di cui al comma 3, il soggetto sanzionato non provveda a dotarsi di strumenti di pagamento elettronici secondo la normativa vigente o a darne comunicazione, è irrogata a suo carico una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della sanzione di cui al comma 1, con termine di ulteriori trenta giorni per conformarsi alle previsioni normative.
5. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 4, il soggetto sanzionato non provveda a dotarsi di strumenti di pagamento elettronici, è disposta, da parte della Guardia di finanza, la sospensione dell'attività professionale e commerciale sino al completo adeguamento alla normativa in materia.