Data Pubblicazione:

La denuncia di opere di conglomerato cementizio va fatta prima dell'inizio lavori

L’articolo 65 del Testo unico dell’edilizia pone a carico del costruttore l’obbligo di denunciare allo sportello unico le opere di conglomerato cementizio prima del loro inizio e il successivo articolo 72 prevede una sanzione penale per il costruttore che omette o ritarda la predetta denuncia.

La denuncia concernente le opere di conglomerato cementizio, così come la relazione per il contenimento energetico, devono precedere l’inizio dei lavori e non sono condizione per il rilascio del permesso di costruire. Lo ha chiarito la seconda sezione del Tar Lombardia, Milano, con la decisione n. 2581 del 9 dicembre 2015. Il caso

L’amministrazione aveva contestato l’abusività di un intervento edilizio, in quanto il titolo sarebbe stato in realtà rilasciato solo successivamente all’esecuzione delle opere, nel giorno in cui la parte ricorrente provvedeva al deposito della denuncia dei conglomerati cementizi e della relazione per il contenimento energetico. Il Tar ha osservato che, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, del Dpr n. 380 del 2001, la denuncia concernente le opere di conglomerato cementizio non deve essere effettuata prima del rilascio del permesso di costruire, bensì prima dell’inizio lavori.

Tale denuncia non costituisce dunque presupposto del permesso di costruire, che deve essere comunque rilasciato qualora l’opera sia conforme alla normativa urbanistico-edilizia vigente, ma costituisce adempimento necessario affinché l’interessato possa dar corso ai lavori (assentiti con il permesso di costruire già rilasciato).

Analogo discorso può essere svolto con riferimento alla relazione per il contenimento energetico atteso che, anche in questo caso, le norme dispongono che la sua presentazione vada effettuata non già prima del rilascio del permesso di costruire ma prima dell’inizio lavori. Esplicito in tal senso è l’articolo 28, comma 1, della legge n. 10 del 1991 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) il quale stabilisce espressamente che tale relazione va presentata contestualmente alla denuncia di inizio lavori.

L’approfondimento in campo penale

L’articolo 65 del Testo unico dell’edilizia pone a carico del costruttore l’obbligo di denunciare allo sportello unico le opere di conglomerato cementizio prima del loro inizio e il successivo articolo 72 prevede una sanzione penale per il costruttore che omette o ritarda la predetta denuncia. Si tratta di un reato omissivo proprio configurabile in capo al costruttore per violazioni di tipo cosiddetto formale per le quali non assume alcun rilievo l’eventuale pericolosità della costruzione.

La giurisprudenza ha precisato che non è destinatario del suddetto obbligo nessun altro soggetto, tuttavia, si è affermato (Cass., n. 27260/2012 e 21775/2011) che la natura di reato proprio non esclude la possibilità che un soggetto diverso da quello individuato dall'articolo 65 del Testo unico edilizia possa concorrere alla realizzazione del fatto, sia pure in qualità di “extraneus”, apportando un contributo consapevole, sia pure solo morale (è questo il caso del committente che istighi l'appaltatore a non depositare i calcoli).

In ordine al direttore dei lavori, il reato omissivo in approfondimento non vi si estende, giacché in capo ad esso non sussiste l’obbligo di impedire l’omissione della denuncia in questione. E dunque, altri soggetti, come il committente o il direttore dei lavori, potranno rispondere del reato in esame soltanto quando abbiano in concreto compiuto atti tali da configurare un concorso materiale o morale con il costruttore, come, ai esempio, quando la denuncia sia stata omessa proprio su istigazione di chi ha ordinato i lavori (Cass., n. 15184/2012).

FONTE: UNITEL