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Autorizzazione paesaggistica semplificata: decreto approvato. Le specifiche

Il regolamento approvato dal Governo individua 31 piccoli interventi, compresi quelli di miglioramento energetico e consolidamento statico degli edifici, esclusi dall'autorizzazione paesaggistica a patto che non comportino modifiche sostanziali degli edifici

L'autorizzazione paesaggistica semplificata prende finalmente il via, e lo fa da 31 piccoli interventi. Il Consiglio dei ministri di venerdì 20 gennaio, infatti, ha approvato in esame definitivo un regolamento, da adottarsi con dPR, che semplifica le procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell’art.12 del decreto-legge 83/2014.

31 interventi esclusi
La bozza del regolamento di riforma prevede, quindi, l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per 31 interventi (indicati nell'Allegato A del decreto) volti a migliorare l’efficienza energetica e il consolidamento statico degli edifici e le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche. Tali misure però non devono comportare modifiche sostanziali agli edifici.

La Riforma, che abroga il previgente dPR 139/2010, riguarda solo i procedimenti autorizzativi per immobili soggetti ai vincoli paesaggistici imposti come segue:

Sono comunque esclusi dalla semplificazione gli immobili soggetti a vincolo di bene culturale, ex legge 1089/39 e, come statuito dall’art. 14 del Regolamento, l’esclusione dal regime paesaggistica non entra in merito sulle norme urbanistiche, edilizie e settoriali.

Specifiche e modalità di richiesta
Il provvedimento individua anche 42 tipologie di interventi considerati ad impatto lieve sul territorio come quelli antisismici e di miglioramento energetico, ma - e questo è l’aspetto prioritario - l’esonero dall’autorizzazione deve essere riservato ad interventi privi di rilevanza paesaggistica, come opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici.

Nel provvedimento sono anche indicati:?

  • gli interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica, perché compresi nell'ambito applicativo di specifici “accordi di collaborazione” fra ministero, regione ed enti locali;?
  • gli interventi e opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.

Per il procedimento autorizzatorio semplificato sono previste tre diverse modalità di presentazione dell'istanza: l'invio, anche telematico, allo Sportello unico per l'edilizia (Sue) nel caso di interventi edilizi; l'invio, anche telematico, allo Sportello unico per le attività produttive (Suap); l'invio all'autorità procedente nei casi residuali.

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione deve terminare, tassativamente, l'iter del procedimento autorizzatorio semplificato.

Allegati