Sismabonus
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Sismabonus 75 e 85% anche per acquisto case demolite e ricostruite

Manovra Correttiva: un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera estende il sismabonus all'acquisto di case antisismiche in "zona 1", cedute da imprese di costruzione, previa demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica

Come già segnalato nella news dedicata alla conclusione dell'esame, con parere favorevole, del testo del DDL 'Manovra finanziaria correttiva' di conversione in legge del DL 50/2017, un emendamento approvato inserisce l'art.46-quater, denominato "Incentivi per l'acquisto di case antisismiche", che prevede l'estensione del sismabonus all'acquisto di case antisismiche in "zona 1", cedute da imprese di costruzione, previa demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica.

L'emendamento prevede che “la detrazione dell’85% del prezzo per chi compra dal costruttore case antisismiche nelle aree a rischio 1 si applica anche alle abitazioni derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione di vecchi edifici”, spiega l'Ance che ha fortemente auspicato tale aggiunta. La misura, secondo ANCE, “consentirà l’avvio di processi più ampi di rigenerazione urbana con la realizzazione di edifici di nuova costruzione in linea con gli attuali standard sismici e energetici e con le previsioni del sismabonus”.

Il testo completo dell'emendamento (nuovo art.46-quater)
ART. 46-quater. – (Incentivi per l’acquisto di case antisismiche). – 1. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:

«1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:

  • a) quanto a 0,4 milioni di euro per l’anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l’anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 41, comma 2;
  • b) quanto a 10,6 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • c) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l’anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l’anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l’anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l’anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l’anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l’anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l’anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l’anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l’anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l’anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l’anno 2031.

4. All’onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

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