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Sei sicuro di essere un tecnico abilitato alla redazione degli APE (Attestati di Prestazione Energetica)?

Tutti gli ingegneri sono automaticamente abilitati? scopri chi non lo è

I requisiti del tecnico abilitato alla redazione degli Attestati di Prestazione Energetica

I requisiti del tecnico abilitato alla redazione degli Attestati di Prestazione Energetica

A distanza di oltre 5 anni dall’emanazione del D.P.R. 75/2013, esiste ancora una gran confusione sui tecnici che risultano abilitati alla redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE).

L’articolo 2 (comma 1) del decreto riconosce come soggetti certificatori: i tecnici abilitati, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con uno o più tecnici abilitati; gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile e impiantistica connessa; le società di servizi energetici (ESCO) che operano anch’esse attraverso uno o più tecnici abilitati.

I requisiti del tecnico abilitato sono riportati nei comma 3 e 4 dello stesso articolo.

Il certificatore energetico: il caso del dipendente di enti e organismi pubblici

In particolare, il tecnico abilitato, operante in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

• Essere iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il decreto specifica, poi, che il tecnico, qualora non fosse in possesso di tutte le competenze necessarie, deve operare nell’ambito delle proprie competenze o in collaborazione con un altro tecnico abilitato al fine di coprire le competenze mancanti. Inoltre, per poter rientrare in tale categoria, il tecnico deve essere in possesso di uno dei titoli di studio riportati nel comma 3;

• Essere in possesso di uno dei titoli riportati nel comma 4 e frequentare, con superamento dell’esame finale, uno specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, la cui durata minima è di 80 ore. Ovviamente, il tecnico in possesso di tali requisiti è abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici e quindi, non alla progettazione degli stessi.

Da quanto riportato dal decreto, “sembrerebbe” tutto abbastanza chiaro. Il problema, però, nasce dalle competenze attribuite a ciascuna categoria professionale e quindi, come recita lo stesso decreto, dall’abilitazione che ciascun tecnico ha “all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi”, definizione che consentirebbe ai tecnici di certificare solo ciò per cui la relativa categoria professionale è abilitata a progettare.

Infatti, il legislatore non ha ritenuto necessario distinguere quali figure professionali abbiano competenze congiunte nel campo della progettazione di edifici e impianti e quali non li abbiano in quanto tali competenze sono contenute in quelle leggi che regolamentano le attività delle singole professioni che, però, già innumerevoli volte hanno generato non poca confusione e pareri discordanti della stessa giurisprudenza.

Il certificatore energetico: requisiti per ingengeri e architetti

Oltre a quella degli architetti (in possesso di entrambe le competenze), l’unica posizione ad essere stata chiarita è quella degli ingegneri. In particolare, con la Circolare n. 367 del 29 aprile 2014, il CNI ha precisato che sono automaticamente abilitati:

  • gli ingegneri laureati secondo il vecchio ordinamento;
  • gli ingegneri laureati secondo il nuovo ordinamento inscritti nella sezione a) civile ed ambientale e b) industriale;
  • gli ingegneri junior inscritti nelle sezioni a) e b).

Gli unici obbligati a frequentare il corso di formazione di 80 ore sono gli ingegneri inscritti alla sezione c) dell’informazione.

Nell’attesa di un medesimo chiarimento anche per le altre categorie professionali (ad es. geometri, periti, ecc.), conviene seguire una volta e per sempre un corso di formazione!

Il corso per l'abilitazione a certificatore energetico di Blumatica

In tal senso, Blumatica e Accademia della Tecnica ti consentono di mettere in regola con il corso abilitante “Certificazione energetica degli Edifici”, conforme al D.P.R. 75/2014 e autorizzato da Mise – Mattm – Mit.

Il corso è quasi totalmente in modalità e-learnig e, pertanto, potrai seguirlo in qualsiasi momento della giornata comodamente da casa (24 ore su 24, tutti i giorni).

Inoltre, essendo anche accreditato presso i consigli nazionali delle categorie professionali (CNI, CNAPPC, CNG), ti consente di adempiere all’obbligo della formazione continua, rilasciandoti crediti formativi.

80 CFP > ingegneri
15 CFP > architetti
83 CFP > geometri

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