Efficienza Energetica | LOGICAL SOFT SRL
Data Pubblicazione:

Guida alla pratica INAIL per l'impianto termico

Guida alla compilazione della pratica INAIL secondo la Circolare del 28-02-2011 e la raccolta R-edizione 2009

Guida alla compilazione della pratica INAIL secondo la Circolare del 28-02-2011 e la raccolta R-edizione 2009

Il Titolo II del Decreto Ministeriale 01/12/1975 stabilisce quali sono i requisiti di sicurezza che i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, devono soddisfare per la prevenzione degli infortuni

In quali casi occorre la presentare la pratica Inail

firmare-contratto.jpgIn particolare l'articolo 18 prevede che, per i generatori soggetti alle disposizioni del decreto, deve essere presentata una denuncia all'Associazione nazionale per il controllo della combustione (INAIL) nei seguenti casi:

  • nuova installazione;
  • modifiche interessanti ai dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori;
  • sostituzione o modifica del generatore/i esistenti con un aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa;

La pratica di denuncia dell'impianto deve essere preparata dall'installatore e deve attenersi al formato e ai contenuti previsti dalla Circolare INAIL 28-02-2011. 

Denuncia INAIL: un focus sui documenti e sul dimensionamento di alcuni dispositivi

In questo focus tecnico verranno analizzati:

  • i documenti di cui si compone la pratica di denuncia di suddetti impianti, analizzandone i contenuti minimi e gli eventuali dettagli aggiuntivi.
  • il dimensionamento di alcuni dispositivi di sicurezza, espansione, protezione e controllo per i generatori ad acqua calda con circuito a vaso chiuso o aperto, in conformità alla nuova raccolta R-edizione 2009

TERMOLOG Modulo INAIL è lo strumento che permette di compilare la documentazione di progetto che accompagna la denuncia degli impianti di riscaldamento centralizzati di potenza globale superiore ai 35 kW, in conformità al DM 01/12/1975 e alla Circolare INAIL 28-02-2011. 

Modulo INAIL controlla anche che valvola di sicurezza, vaso di espansione e valvola di scarico termico rispettino le verifiche previste nella Raccolta R - edizione 2009, riassumendo i calcoli e i controlli svolti in relazione tecnica. 

I compiti dell'INAIL in materia di impianti termici

L'ISPESL, acronimo di Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro, era un ente di diritto pubblico del settore della ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute; l'art.7 del DL n.78 del 31/05/2010 ha soppresso l'ISPESL, trasferendo le relative funzioni all'INAIL. 

Nell'art.16 del Titolo II del DM 01/12/1975 si afferma che:

"I generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con esclusione di quelli destinati ad impianti con potenzialità globale dei focolai non superiore a 30.000 kcal/h e di quelli ricadenti nelle ipotesi previste, per i generatori di vapore, all'art. 3 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, devono essere realizzati dal costruttore ed installati in modo che ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di massima pressione di esercizio alla quale sono destinati a funzionare"

Si fa quindi riferimento ad impianti termici con potenzialità maggiore di 35 kW che devono rispettare specifici requisiti di sicurezza e nel successivo art. 18, sempre in riferimento a questo gruppo di impianti, viene indicato chiaramente in quali casi è necessario presentare la denuncia dell'impianto all'INAIL:

  • nuova installazione di impianto;
  • modifiche interessanti ai dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori;
  • sostituzione o modifica del generatore che comportino un aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa rispetto a quelle esistenti prima del cambiamento effettuato.

Qualora si rientri in uno dei casi precedenti, prima che venga iniziata la costruzione o la modifica dell'impianto, deve essere presentata una denuncia all'INAIL a cura dell'installatore. Inoltre, unitamente alla denuncia, l'installatore deve presentare il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore. 
L'INAIL provvederà quindi all'esame della rispondenza del progetto alle norme vigenti, comunicandone l'esito al richiedente e provvedendo all'omologazione dell'impianto. 

Nell'art.22 del Titolo II del DM 01/12/1975 si indica inoltre che:

"Ogni cinque anni, solo gli impianti centralizzati installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW (100.000 kcal/h), devono essere sottoposti da parte dell'INAIL (ex-ISPESL) ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo."

Continua la lettura del dossier sul sito di Logical Soft >

 

Efficienza Energetica

Tutto quello che riguarda il tema dell’efficienza energetica: dall’evoluzione normativa alla certificazione dei prodotti, dall’isolamento termico...

Scopri di più