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EcoBonus: OK per compensazione sulle singole unità immobiliari, istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso per la cessione

Al via la compensazione dell’ecobonus per gli appartamenti

Con la risoluzione 74/E/2019 del 05.08.2019 l’Agenzia delle entrate ha disposto l’utilizzo del preesistente codice tributo “6890” per la fruizione tramite compensazione nel modello F24, da parte del cessionario, del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) effettuati sulle singole unità immobiliari.

cessione credito ecobonus per appartamentiL’articolo 1, comma 3, lett. a), n. 5 e n. 9, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) ha esteso la facoltà di cessione del credito corrispondente alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, originariamente prevista all’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, D.L. 63/2013, convertito con modificazioni dalla L. 90/2013, con riferimento alle parti comuni degli edifici condominiali, anche alle singole unità immobiliari.

Le modalità attuative della cessione dell’ecobonus sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18.04.2019, relativamente ai seguenti aspetti:

  • ambito applicativo soggettivo
  • ambito applicativo oggettivo e caratteristiche del credito cedibile
  • adempimenti per la comunicazione dei dati relativi alla cessione del credito
  • modalità di fruizione del credito dal cessionario
  • modalità di comunicazione dei dati e di utilizzo del credito corrispondente alla detrazione.

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione e che risulti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alla detrazione, soggiace alle seguenti modalità di fruizione:

  • è ripartito in dieci quote annuali
  • è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997 e successive modificazioni
  • la compensazione è effettuabile a decorrere dal 20.03 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso
  • la compensazione deve avvenire tramite presentazione del modello F24 esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), pena lo scarto del modello

il credito d’imposta non è soggetto ai limiti di compensazione di cui all’articolo 34 L. 388/2000.

I controlli automatizzati dell’Amministrazione finanziaria effettuati in fase di elaborazione del modello F24 hanno la finalità di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello comunicato al soggetto trasmittente tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il codice tributo “6890” va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere alla restituzione del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Per quanto concerne la colonna “anno di riferimento” le istruzioni alla compilazione del modello F24 prevedono l’indicazione dell’anno di fruibilità della quota annuale di credito d’imposta ceduto.

Qualora la quota annuale di credito ceduto non sia utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, previa indicazione nella colonna “anno di riferimento” dell’anno originario di fruibilità, indipendentemente dal periodo d’imposta in cui avviene la compensazione effettiva.

Nella Risoluzione non si fa cenno al Sismabonus.

Fonte: EUROCONFERENCE NEWS