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BIM e Gare Pubbliche: quali cambiamenti potrebbero ospitare i "capitoli" che compongono la documentazione di gara

Quali cambiamenti potrebbero ospitare i "capitoli" che compongono la documentazione di gara? Una riflessione dell' avv. Sara Valaguzza

Quando la Committenza sceglie o è obbligata a richiedere al futuro aggiudicatario l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici, quali la metodologia BIM per la progettazione, costruzione e/o gestione di edifici o infrastrutture, alcune disposizioni della procedura di selezione necessitano di essere rimodulate e/o integrate per poter essere coerenti con i nuovi strumenti.

Alcuni cambiamenti, anche se non obbligatori, potrebbero essere una importante opportunità per riflettere sulle esigenze e gli scenari dei bisogni di interesse pubblico che stanno alla base della gara.

Considerando l’argomento con la prospettiva del giurista che lavora a fianco dei committenti pubblici nell’impostare strategie di gara, mi pare che la riflessione sul rapporto tra BIM e gare pubbliche possa essere condotta seguendo i “capitoli” che compongono la documentazione di gara, verificando quali cambiamenti ciascuno di essi potrebbe ospitare.

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Capitolo Premesse: evidenziare la strategicità dell'utilizzo della metodologia BIM

Con rifermento al capitolo “Premesse” è utile mettere in evidenza la strategicità dell’utilizzo della metodologia BIM nel contesto specifico della gara che si va a bandire, per rendere subito noto ai concorrenti che si tratta di un elemento essenziale per la selezione e la successiva esecuzione del contratto. Il Committente potrà così illustrare per quale ragione utilizza il BIM (se si tratta di gara in cui il BIM non è obbligatorio) e sottolineare gli obiettivi a cui punta, e rispetto ai quali il BIM è strumentale (per esempio, un miglior controllo dei tempi e dei costi di costruzione, o una gestione più efficiente, etc.).

Anche nel caso in cui l’utilizzo del BIM sia configurato dalla Committenza esclusivamente come valore aggiunto e, pertanto, oggetto solo di valutazione in sede di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, è apprezzabile che in sede di Premesse si dia conto, nel momento in cui si anticipa che sarà utilizzato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che alcuni dei criteri riguarderanno la modellazione digitale.

Inoltre, ove la disciplina speciale di gara sia integrata con riferimento a norme esterne (ad esempio norme tecniche UNI e/o ISO) al Committente si suggerisce di darne atto anche in esordio, cosicché i soggetti interessati possano averne immediata consapevolezza.

Capitolo Documentazione di gara: regolare ACDat, contenuti e tempi di modellazione digitale

Con riferimento al capitolo “Documentazione di gara”, i Committenti dovranno prestare attenzione a valutare di inserire, oltre alla documentazione tradizionalmente allegata, un’eventuale documentazione integrativa (per es. protocollo o capitolato informativo). Infatti, la presenza del BIM richiede di elaborare documenti volti a regolare l’ambiente di condivisione dei dati, i contenuti e i tempi della modellazione digitale, oltre l’interazione collaborativa dei vari team di lavoro con il Committente e i suoi consulenti.

È consigliato che i Committenti pubblici, quando utilizzano il BIM, includano nella documentazione di gara anche accordi volti a disciplinare il regime dei diritti di proprietà intellettuale e, più in generale, la collaborazione tra tutti i soggetti che avranno accesso al CDE.

Capitolo Oggetto della gara: precisare il contenuto della "richiesta BIM"

Con riferimento al capitolo “Oggetto” occorrerà precisare qual è il contenuto della “richiesta BIM”, per evitare che sorgano problemi post affidamento.

I Committenti devono essere consapevoli che questo punto è essenziale, e la chiarezza a riguardo è importante: i primi contenziosi in materia di BIM si sono, non a caso, appuntati sulla mancata chiarezza della domanda pubblica.

Capitolo Requisiti: individuazione dei soggetti qualificati secondo il principio di concorrenza

Con riferimento al capitolo “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, essi dovranno essere declinati tenendo in considerazione sia l’esigenza della Committenza di individuare soggetti particolarmente qualificati, sia il principio di concorrenza (quest’ultimo particolarmente critico nell’ambito di procedure di evidenza pubblica indette da amministrazioni aggiudicatrici).

La definizione dei requisiti di ammissione è uno dei temi più problematici nel settore delle gare pubbliche, poiché è in grado di limitare l’accesso alla procedura, impattando sulla tutela della concorrenza e sul presidio della par condicio che è uno dei principi guida della normativa europea e nazionale sulle procedure di selezione indette da parte di soggetti pubblici; in linea di massima, la Committenza pubblica può richiedere il possesso di determinati requisiti, purché gli stessi siano ragionevoli e proporzionati anche alla luce dell’oggetto dell’appalto.

Premesso ciò, si riflette di seguito sull’opportunità o meno, per la Committenza pubblica, di integrare i requisiti di ammissione, prevedendone uno o più riferito/i all’utilizzo del BIM.

A tal proposito, il rapporto OICE sulle gare del 2018 ha rilevato che nella fase di accesso alla gara, il requisito relativo al BIM è stato configurato, nella maggior parte dei casi, quale requisito di idoneità professionale.

Appare invece preferibile, per contemperare l’esigenza della Committenza di selezionare un operatore qualificato con quella di non restringere eccessivamente la concorrenza, ricondurre i requisiti BIM alle capacità tecniche e professionali permettendo così l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento – ex art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 utilizzabile solo per i requisiti di carattere tecnico professionale e non per quelli di idoneità professionale – e conseguentemente garantendo una maggiore apertura al mercato, essenziale in questo momento nel quale non esistono organismi accreditati che possano certificare, al pari delle SOA, una reale capacità in merito al requisito BIM. Si suggerisce pertanto, a tale riguardo, di precisare nell’ambito della procedura di gara che i requisiti richiesti in ambito BIM sono “intesi come” capacità tecniche e professionali e pertanto sono assoggettate alla disciplina di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016.

Capitolo Documentazione amministrativa: integrazione della documentazione riferita ai requisiti BIM

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, l’operatore interessato dovrà integrare la documentazione amministrativa con dichiarazioni riferite al possesso del/dei requisito/i riferito/i al BIM richiesto/i dalla procedura di selezione.

A scopo precauzionale, si rammenta che l’integrazione dei requisiti dovrà riflettersi anche nella richiesta della documentazione amministrativa agli operatori economici, prevedendo pertanto le dichiarazioni e/o eventuali documenti a comprova relativi ai requisiti BIM.

Capitolo Offerta e criteri di aggiudicazione: valutazione dei concorrenti sotto il profilo BIM

Presupporre una valutazione degli aspetti legati all’utilizzo della metodologia BIM in sede di offerta implica l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Anche nei casi in cui la Committenza decida di prevedere in sede di ammissione taluni requisiti riferiti al BIM, occorre comunque che la stessa si trovi nella posizione di poter valutare se le capacità e le risorse che il concorrente intende mettere a disposizione possano assicurare in concreto il corretto svolgimento del servizio e/o dei lavori che intende affidare con l’utilizzo del BIM.

Per consentire alla Committenza una valutazione dei concorrenti sotto il profilo BIM appare quindi opportuno (i) integrare la richiesta relativa al contenuto dell’offerta tecnica e (ii) prevedere, di conseguenza, criteri ed eventualmente sub-criteri sulla cui base poter poi attribuire un punteggio.

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