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Eredità e pratiche successorie: l'importanza dei beni digitali patrimoniali e non patrimoniali

Sempre più dei contenuti che generiamo e consumiamo e gli strumenti che utilizziamo per il nostro lavoro o per svago si trasferiscono dal fisico al digitale. 

In questa ottica la nostra “impronta digitale” assume un valore sia economico che affettivo in continua crescita. Di conseguenza la normativa si sta adattando per assicurare che questo valore non venga perduto e trasmesso ai posteri, rispettandone il carattere personale.


Beni digitali: le differenze tra patrimoniali, non patrimoniali e opere dell'ingegno

Per assicurare i beni digitali, è prima di tutto fondamentale identificarli, e comprendere quando questi assumono carattere patrimoniali. La professoressa Chiara Favilli, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’ Università di Pisa, ha affrontato il tema durante la lezione “L’accesso agli account informatici del defunto“, parte del programma di lezioni “Masterclass Successioni”, offerto dalla società di software e formazione Geo Network srl.  

I beni c.d. digitali che compongono il patrimonio digitale riferibile alle persone fisiche (e non) sono costituiti da «digital assets» ossia, da risorse in formato digitale, di cui un soggetto può vantare diritti di vario tipo e che sono contenute all’interno di un dispositivo di memorizzazione, che può essere fisico o virtuale. Ad es. i documenti informatici di testo, le immagini, i video, i software, gli e-books, le e-mail, gli archivi, i documenti digitali, le criptovalute. 

A fini classificatori, è possibile distinguere i “beni digitali” in base al loro contenuto. 

  • I beni a contenuto patrimoniale sono contrassegnati da un valore economico intrinseco e dal conferimento al titolare della facoltà di utilizzazione economica: ad es. programmi per elaboratore (software), fotografie di un artista o di un fotografo professionista, progetti di architetto, ingegnere, geometra disegnati mediante programmi software (es. Autocad), nomi di dominio (domain name), informazioni, software (programmazione) fotografie o filmati che una persona per il lavoro svolto può avere archiviato nei suoi supporti informatici. Il caso dell’Ordinanza del Tribunale di Milano ad Apple di permettere l’accesso all’icloud di un giovane chef deceduto al fine di pubblicare le sue ricette, fornisce un interessante precedente;
  • I beni a contenuto non patrimoniale e quindi strettamente personale o familiare sono invece quelli dotati unicamente di un valore personale, familiare o affettivo: e-mail, fotografie di famiglia, scritti intimi o personali nelle chat o sui social. Non vanno esclusi beni a contenuto misto;
  • Beni digitali integranti opere dell’ingegno, frutto dell’opera creativa del soggetto (l’opera creativa deve essere “originale” ovvero frutto di un lavoro intellettuale che esprima la personalità dell’autore e “nuova” ovvero dotata di elementi che oggettivamente identificano e distinguono un'opera da altre dello stesso genere) e tutelate dalla legge sul diritto d’autore (Legge 633/41) a prescindere dalla circostanza che siano dotate o meno della capacità di sfruttamento economico, ossia di produrre profitto economico. 

Non costituisce "opera" invece la mera idea, ove non manifestata in modo da poter essere fruita e fruibile. Nel caso dei beni digitali integranti opere dell’ingegno è possibile riferirsi alla legge sul diritto d’autore ed in particolare: Art. 1 Legge 633/41 . 

I° comma

"Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione". 

II° comma

"Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore".

Vi è più incertezza riguardo alla definizione dei Beni digitali a carattere confidenziale o intimo. In molti casi vi è l’ interesse di evitare una conoscenza successiva alla morte di tali beni digitali e che questi entrino nell’asse ereditario. 

Per “carattere confidenziale” infatti, è possibile riferirsi ad una definizione più ristretta ovvero quando “il suo autore intende aprire il proprio animo di fronte al destinatario (….) per la particolare fiducia che ripone in lui” comunicandogli “ i propri sentimenti e (…) le proprie opinioni” oppure ad una definizione più estesa che comprende tutti gli scritti che attengono all’intimità della vita privata.

 

Eredità digitale: la crescente rilevanza dei beni digitali patrimoniali e non nelle pratiche successorie

 

L’eredità digitale apre la porta a problemi che potrebbero essere evitati nel caso che il defunto predisponga il permesso di accesso ai beni digitali agli eredi legittimi e comunichi le password. Questo però non succede quasi mai, non solo per una mancanza di attenzione verso il valore dei beni digitali nell’asse ereditario, ma anche per questioni di “sicurezza”, ovvero, che le password finiscano nelle mani sbagliate e di praticità (molto spesso le password vengono cambiate).  

Alla radice dei problemi legati ad un giusto passaggio dei beni digitali, vi è la difficoltà nel bilanciare l’ interesse dei successori ad accedere a tali beni e l’ interesse del de cuius a mantenere alcuni contenuti riservati, in mancanza di disposizioni specifiche del de cuius.

Il primo problema è la ricostruzione del “patrimonio digitale”, anche perché non in tutti i casi tali beni sono incorporati in altri beni suscettibili di possesso (es. lo sono quelli presenti su un dispositivo di memorizzazione, non lo sono quelli depositati su un account) e può mancare la possibilità di venire a conoscenza della loro esistenza. 

Questo è seguito dalla difficoltà di accesso ai contenuti legata a:

  • l’assenza di una normativa interna che richiede di adattare gli istituti tradizionali;
  • il problema di tutela della riservatezza del defunto e, più in generale, di coordinamento con le norma sulla protezione dei dati personali;
  • l’assoggettamento dei contratti stipulati con i produttori di dispositivi informatici o fornitori di servizi informatici alla normativa del paese in cui hanno la sede legale, la quale nella grande maggioranza dei casi si trova negli Stati Uniti. 

 

Le clausole sui diritti di successione dei colossi informatici

Riportiamo qui d’esempio alcune delle clausole dei colossi informatici per quanto attiene ai diritti in materia di successione. 

Apple: “D. Nessun diritto di successione. Se non diversamente previsto dalla legge, accettate che il Vostro Account non è trasferibile e che qualsiasi diritto verso il Vostro ID Apple o Contenuto nell’Account si estingue con la Vostra morte. Su ricezione di una copia del certificato di morte l’Account potrà essere cancellato e tutti i Contenuti nell’Account eliminati. Vi preghiamo di contattare l’Assistenza iCloud per ulteriore assistenza”. 

Google, sotto il titolo “Invia una richiesta per l'account di una persona deceduta” è specificato: 

“Ci rendiamo conto del fatto che molte persone non lasciano istruzioni chiare per la gestione dei loro account online prima di passare a miglior vita. Possiamo collaborare con parenti stretti e rappresentanti per chiudere in alcuni casi gli account online di utenti deceduti. In alcune circostanze, possiamo fornire i contenuti dell'account di un utente deceduto. In ogni caso, la nostra responsabilità principale è tenere al sicuro e private le informazioni dei nostri utenti. Non possiamo fornire password o altri dettagli di accesso. Qualsiasi decisione di soddisfare una richiesta relativa a un utente deceduto verrà presa soltanto in seguito a un attento esame.”

Yahoo, prima della nascita di Verizon a seguito della fusione con AOL, dichiarava quanto segue: “Non trasferibilità dell’account. L’account Yahoo dell’Utente non è trasferibile e qualsiasi diritto relativo all’ID Yahoo dell’Utente o ai contenuti dell’Utente all’interno dell’account verrà meno in seguito al decesso dell’Utente. Qualora Yahoo riceva una copia di un certificato di morte, l’account relativo potrà essere cancellato e tutto il suo contenuto potrà essere eliminato definitivamente”.

Spesso sono previste clausole di intrasmissibilità “mortis causa” della posizione contrattuale (eliminare l’account alla morte), oppure la indicazione di un contatto erede ai fini della creazione di " account commemorativi" dell’utente defunto.  

Ad esempio, Facebook ha previsto che gli account degli utenti deceduti diventino "commemorativi" e come tali inaccessibili o quanto meno immodificabili da parte dei terzi, anche se in realtà gli amici preesistenti dell’utente possono "condividere" - se l' account è impostato per permetterlo - i ricordi su un documento digitale chiamato "diario commemorativo", "inviare messaggi alla persona deceduta" ed i contenuti condivisi della persona deceduta (ad es. foto, pensieri, ecc.) continuano ad essere visibili al pubblico degli "amici". 

Ciò potrebbe avere effetti ambivalenti: per taluno potrebbe rappresentare un modo per fare sopravvivere virtualmente la persona, per altri potrebbe costituire un elemento che rende difficile l’elaborazione del lutto. Google, per esempio, consente all’utente di condividere i dati dei propri account con un contatto di fiducia che potrà accedere automaticamente se gli account rimangono inattivi per un determinato tempo.

Infine, vi sono sul web diversi servizi on line, a cui lasciare le password, in modo che, al momento del decesso, esse vengano comunicate via e-mail alle persone indicate dall'utente. 

Ci sono però dei rischi: un errore nell’ indirizzo o nella trasmissione delle password potrebbe far perdere per sempre la vita digitale del disponente o farla finire nelle mani sbagliate e problemi pratici (nel caso l'indirizzo email delle persone indicate viene soppresso o cambiato, il destinatario muoia o divenga incapace di leggere la posta elettronica, rischio di accesso di terzi).

Con la crescita del nostro patrimonio digitale possiamo aspettarci: da un lato una maggiore consapevolezza del valore che questo può avere per i posteri e dall’altra una evoluzione della legge per aiutare a tutelare tale patrimonio nel rispetto della privacy.


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