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La contabilizzazione conforme alla Norma UNI EN 834 risponde ai requisiti della direttiva 2012/27/UE?

Alcuni anni orsono un collega termotecnico di provata esperienza, aveva sostenuto, in vari convegni, che i ripartitori di calore conformi alla norma UNI EN 834 non erano utilizzabili ai fini della contabilizzazione del calore. A sostegno della sua tesi citava il comma 11 dell’art. 4 del DPR 59/09, che prescriveva una precisione di misura del 5%. Non abbiamo condiviso questa tesi, sostenendo che il citato comma 11 era evidentemente riferito alla sola contabilizzazione diretta, nella quale il progettista poteva influire, con le sue scelte (diametri, campi di lavoro, ecc.),sulla precisione di misura. Nella contabilizzazione indiretta mediante ripartitori conformi alla norma UNI EN 834 la precisione era quella tipica del sistema ed il progettista non aveva modo di incidere sulla precisione di misura.

Alcuni costruttori di ripartitori contestano la norma UNI 10200, che ritengono non conforme alla norma UNI EN 834.
Per questo motivo l’abbiamo esaminata a fondo.

PREMESSA
Alcuni anni orsono un collega termotecnico di provata esperienza, aveva sostenuto, in vari convegni, che i ripartitori di calore conformi alla norma UNI EN 834 non erano utilizzabili ai fini della contabilizzazione del calore. A sostegno della sua tesi citava il comma 11 dell’art. 4 del DPR 59/09, che prescriveva una precisione di misura del 5%. Non abbiamo condiviso questa tesi, sostenendo che il citato comma 11 era evidentemente riferito alla sola contabilizzazione diretta, nella quale il progettista poteva influire, con le sue scelte (diametri, campi di lavoro, ecc.),sulla precisione di misura.
Nella contabilizzazione indiretta mediante ripartitori conformi alla norma UNI EN 834 la precisione era quella tipica del sistema ed il progettista non aveva modo di incidere sulla precisione di misura.
 
Nella contabilizzazione indiretta mediante ripartitori conformi alla norma UNI EN 834 la precisione era quella tipica del sistema ed il progettista non aveva modo di incidere sulla precisione di misura.
In ogni caso, il citato comma 11 ha indotto il CTI a mettere in revisione la norma UNI 10200-2005, giudicata un po’ troppo semplificata e lacunosa per assolvere degnamente alle disposizioni di legge vigenti che definivano condizioni precise e che le assegnavano il ruolo di linea guida come di seguito specificato:
 
•“Legge 10/91 - art. 26 – comma 5: ...sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato...”
•“DPR 59/09 - art. 4 - comma 11: Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI”.
 
La revisione ha avuto lo scopo principale di assicurare alla contabilizzazione, tanto diretta (contatori di calore), che indiretta (ripartitori), la conformità alle disposizioni di legge sopra citate, che si concretizza nella seguente affermazione di principio (vedi UNI 10200 - punto 11 – Procedura di ripartizione della spesa):
“I risultati della ripartizione delle spese, se ottenuti con dispositivi che non sono in grado di misurare l’energia effettivamente assorbita dalle singole unità immobiliari, ma forniscono un certo numero di unità di ripartizione o scatti (contabilizzazione indiretta), non devono differire in modo significativo da quelli che potrebbero essere ottenuti con contatori di calore (contabilizzazione diretta)”.
Per assicurare la coerenza della norma con questa affermazione di principio, necessaria per assicurare anche alla contabilizzazione indiretta la conformità con le disposizioni di legge, il suo testo si è arricchito di perfezionamenti che hanno consentito l’uso dei ripartitori conformi alla UNI EN 834 ai fini della contabilizzazione del calore.
 
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