AGROTECNICI: fuori dal ‘catasto’
La corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-ter, del DL 31 dicembre 2007, n. 248 (Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, che includeva gli agrotecnici tra i professionisti abilitati agli atti di aggiornamento geometrico e alle denunce di variazione catastale.
La corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-ter, del DL 31 dicembre 2007, n. 248 (Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, che includeva gli agrotecnici tra i professionisti abilitati agli atti di aggiornamento geometrico e alle denunce di variazione catastale.
“In particolare, l’art. 26, comma 7-ter, del d.l. n. 248 del 2007, difetterebbe del requisito della straordinarietà e dell’urgenza che pervade l’intervento normativo cosiddetto 'milleproroghe', provvedendo ad ampliare le competenze degli agrotecnici, con norme disomogenee rispetto all’oggetto e alla finalità del decreto-legge. Risulterebbe perciò spezzato il legame logico-giuridico tra la valutazione d’urgenza, fatta dal Governo, ed il provvedimento emesso che, seppur successivamente sottoposto al controllo formale del Parlamento, deve comunque presentarsi come un intervento normativo coerente e armonico, anche se articolato e differenziato al suo interno. La disposizione in esame esulerebbe del tutto dalla finalità perseguita dal decreto-legge, non trovando una sua collocazione coerente con la ratio dell’intervento straordinario e urgente.
La norma impugnata contrasterebbe, inoltre, con l’art. 3 della Costituzione nella parte in cui, in maniera del tutto arbitraria, verrebbe ad incidere sulla leale concorrenza in danno della categoria dei geometri, ad onta della comprovata e più adeguata preparazione di questi ultimi nella materia catastale.
L’ingiustificata estensione delle competenze degli agrotecnici inciderebbe, infine, anche sul buon andamento della Pubblica Amministrazione tutelato dall’art. 97, secondo comma, della Costituzione, che risulterebbe pregiudicato dallo svolgimento di attività ad opera di soggetti non dotati di un’adeguata capacità professionale.”
Per approfondimenti scarica qui la Sentenza n.154/2015 della Corte Costituzionale