Balconi e sporti non compresi nel calcolo delle distanze tra edifici: ecco in quali casi
Distanze tra edifici: una recente sentenza del Consiglio di Stato ribadisce che balconi e sporti possono non essere compresi nel computo delle distanze qualora vi sia una norma di piano che lo autorizzi e a condizione che si tratti di balconi aggettanti
I balconi e gli sporti non rientrano nel computo del calcolo delle distanze tra edifici (ex art. 9 DM 1444/1968) quando vi sia una norma di piano che ciò autorizzi e a condizione che si tratti di balconi aggettanti, estranei cioè al volume utile dell’edificio.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella recente sentenza 5552/2016, sottolinenado che l'orientamento è coerente con la 'ratio' stessa della previsione di distanze minime fra edifici, ossia evitare la creazione di intercapedini pregiudizievoli o pericolose per la salubrità pubblica: "nel senso che siffatta evenienza si ritiene possa escludersi in via presuntiva, e salvo prova contraria da fornirsi da parte di chi impugna o contesta la disposizione urbanistica, laddove gli elementi architettonici de quibus abbiano le suddette caratteristiche".